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TFA VII ciclo ed esonero dalla preselettiva per i candidati con 3 annualità di servizio: l’anno in corso va considerato? [Chiarimenti]

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il Decreto 333 del 31 Marzo 2022 con cui viene attivato il VII ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (comunemente denominato TFA sostegno).

Le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri Bandi (che saranno emanati nei prossimi giorni) e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno, sono disciplinati ai sensi del d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90.

Pertanto, per quanto non stabilito specificatamente dal nuovo Decreto 333 occorre fare riferimento a quanto previsto dal d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 così come modificato del D.M. 7 agosto 2020, n. 90, entrambi citati in premessa.

TEST PRESELETTIVO
Sulla base del richiamato DM 90/2020 è stato modificato il testo originario dell’articolo 4 del Decreto MIUR 8 febbraio 2019, n. 92 trasformando la prova “preliminare”  in prova “preselettiva”. Di conseguenza il punteggio del test preselettivo non viene più computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

CANDIDATI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
I requisiti di ammissione sono stabiliti dal D.M. n. 92/2019 così come modificato dal Decreto-Interministeriale n. 90 del 7/08/2020. In particolare il comma 3 bis dell’art. 4 prevede che:

3-bis. Accedono direttamente alle prove [SCRITTE\PRATICHE] di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.

Dunque accedono direttamente alla prova scritta i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti abbiano prestato almeno 3 anni di servizio su sostegno nello specifico grado nonché i candidati con disabilità grave di cui all’articolo 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ciò in attuazione dell’art 2 comma 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 (convertito nella Legge 41 del 6 giugno 20220) secondo cui, a decorrere dal V ciclo, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno sullo specifico grado, accedono direttamente alle prove scritte.

Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte»”.

Tali candidati, esonerati dalla prova preselettiva, saranno ammessi in soprannumero a partecipare alle prove successive, come del resto era già previsto per i i candidati con invalidità pari o superiore all’80%.

L’ammissione in sovrannumero significa che tali docenti saranno ammessi alla prova scritta al di là del limite corrispondente al doppio dei posti banditi dall’ateneo per il relativo grado\ordine di scuola.

Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

COSA SI INTENDE PER 10 ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI?
In questi giorni le università stanno pubblicando i rispettivi bandi. Qualche dubbio e diversità interpretativa sta sollevando la questione delle tre annualità di servizio svolte nei “10 anni scolastici precedenti”, requisito per essere esonerati dalla prova preselettiva.

L’anno in corso (2021/2022) va considerato o meno?

L’espressione utilizzata “10 anni scolastici precedenti” in effetti non è delle migliori e lascia spazio a diversità interpretative sul fatto che l’anno in corso vada considerato o meno. Ad esempio sarebbe stato preferibile utilizzare l’espressione “negli ultimi 10 anni scolastici”.

Tra i pochi bandi finora pubblicati vi è quello dell’Università di Palermo, dove si afferma che:

i candidati che nei dieci anni scolastici precedenti (cioè quelli compresi tra l’a.s. 2011-2012 e l’a.s. 2020-21) abbiano svolto almeno tre annualità di servizio.”

In sostanza, secondo il bando dell’Università di Palermo sarebbe escluso l’anno in corso.

Da notare però che la stessa università, nel bando relativo al VI ciclo (pubblicato il 28 Luglio 2021) indicava gli stessi anni scolastici (tra l’a.s. 2011-2012 e l’a.s. 2020-21). In quel caso quindi veniva ricompreso l’anno scolastico appena concluso 2020/2021 (a dir la verità l’anno scolastico si conclude ufficialmente il 31 agosto di ciascun anno). Potrebbe quindi semplicemente trattarsi di un errore materiale.

Di diverso avviso l’Università di Trento secondo cui:

In applicazione della legge n. 41 del 6 giugno 2020 e del D.M. del 7 agosto n. 90, i  candidati che abbiano svolto nei 10 anni scolastici precedenti (compreso l’anno scolastico 2021/2022) almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili ai sensi dell’art. 11, c.14, della legge del 3 maggio 1999 n. 124, su posto di sostegno del grado di scuola per cui richiedono l’ammissione, sono esonerati dal test preselettivo e accedono direttamente alla prova scritta”. 

I bandi degli altri atenei che finora sono stati pubblicati non affrontano la questione.

CONCLUSIONI
A nostro avviso, sebbene l’espressione utilizzata dal legislatore lasci qualche dubbio, l’anno in corso va considerato nel computo delle 10 annualità di servizio, come del resto la stessa università di Palermo ha fatto in occasione del bando del VI ciclo.

In ogni caso, trattandosi di una disposizione prevista da una legge nazionale, non possono esserci diversità interpretative tra atenei e qualora ci fossero, il Ministero dell’Università e della Ricerca dovrebbe intervenire per dissipare ogni dubbio. 

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