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TFA Sostegno VIII ciclo: riserva di posti ed esonero preselettiva per i docenti con 3 anni di servizio su sostegno. No all’accesso diretto [Chiarimenti]

É stato pubblicato il Decreto n. 694 del 30 Maggio 2023 con il quale è autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2022/2023 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA Sostegno VIII ciclo).

POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili sono complessivamente 29.061.

Le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
Il Decreto legge n. 36/2022, così come convertito nella Legge 79/2022, ha previsto che, fino al termine del periodo transitorio (quindi fino al 31 dicembre 2024), possano accedere ai percorsi di specializzazione (c.d. TFA sostegno) coloro che:

  • abbiano prestato 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno 
  • che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento
  • del titolo di studio valido per l’insegnamento

Fino al termine del periodo transitorio [31 DICEMBRE 2024], ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’universita’ e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. 

Ebbene, il provvedimento così come inizialmente formulato richiedeva, oltre al possesso delle tre annualità di servizio (negli ultimi 5 anni), anche il requisito dell’abilitazione all’insegnamento.  Il Decreto PA pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale (e in corso di conversione in Legge) ha eliminato il requisito dell’abilitazione all’insegnamento.

RISERVA DI POSTI E NON ACCESSO DIRETTO
La norma in questione, così come formulata, sembrava consentire l’accesso diretto al corso di specializzazione benché nei limiti della riserva di posti definita dal MUR di concerto con il MIM.

Il Decreto del MUR del 30 Maggio 2023 (di attivazione del VIII ciclo) prevede invece che:

  • Coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionali delle regioni accedono direttamente alla prova scritta (o pratica). Vengono dunque esonerati dalla sola prova preselettiva.
  • Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti (individuata nel 35% dei posti), individuata con il decreto emanato di concerto dal Ministero dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’istruzione e del merito, 29 maggio 2023, n. 691.
  • Tali candidati concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza. Pertanto la quota di riserva va calcolata in base ai posti banditi in ciascun ateneo.

Infatti ai sensi dell’art. 1 comma 1 del Decreto MUR:

I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accedono direttamente alle prove di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) [prova scrita o pratica], del decreto ministeriale 30 settembre 2011.

Pertanto i soggetti di cui al comma 2 dell’art. 18 BIS D.lgs 59/2017 (coloro che hanno prestato 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 5 anni) accedono direttamente alla prova scritta (prova di cui all’art. 6 comma 2 lettera b del decreto ministeriale 30 settembre 2011).

COME FUNZIONA LA RISERVA DI POSTI?
La riserva dei posti significa che le graduatorie di merito predisposte dagli atenei dovranno includere, per almeno il 35% dei posti banditi da ciascun ateneo (per ciascun grado\ordine di scuola), candidati che siano in possesso dei 3 anni di servizio su sostegno prestati negli ultimi 5 anni.

Quindi, fra tutti i candidati che supereranno le varie prove (preselettiva per i candidati che non sono esonerati, scritta e orale), la graduatoria sarà predisposta assicurando la presenza, per almeno il 35% dei posti banditi, dei candidati con 3 anni di servizio. Evidentemente, qualora non vi siano candidati con tali requisiti che abbiano superato le prove di accesso o siano presenti in misura minore rispetto al 35% dei posti, i posti residui saranno attribuiti in ordine di punteggio.

Si ricordi inoltre che secondo il DM 92/2019 modificato dal Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

Esempio: Posti messi a bando 100
Quota di riserva: 35%
Posti riservati 35

Ipotizzando che superino le prove 150 candidati di cui 33 candidati con 3 anni di servizio su sostegno svolti negli ultimi 5 anni.

In questo caso, saranno ammessi al corso i 33 candidati con 3 anni di servizio (in quanto rientrano nei 35 posti riservati) + 67 candidati senza i 3 anni di servizio (graduati in ordine di punteggio).

Esempio 2: Posti messi a bando 100
Quota di riserva: 35%
Posti riservati 35

Ipotizzando che superino le prove 150 candidati di cui 38 candidati con 3 anni di servizio su sostegno svolti negli ultimi 5 anni.

In questo caso, saranno ammessi al corso i 35 candidati con 3 anni di servizio (in quanto rientrano nei 35 posti riservati) + 67 candidati senza i 3 anni di servizio (graduati in ordine di punteggio).

Vi saranno quindi 3 candidati con 3 anni di servizio su sostegno che non rientrano nella riserva di posti ma che potrebbero essere comunque ammessi qualora, in base al loro punteggio in graduatoria, rientrano nei posti messi a bando.

VEDI IL DECRETO 694 DEL 30 MAGGIO 2023
VEDI IL DECRETO 691 DEL 29 MAGGIO 2023

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