É stato pubblicato il Decreto n. 694 del 30 Maggio 2023 con il quale è stato autorizzato l’avvio, per l’anno accademico 2022/2023 dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA Sostegno VIII ciclo).
POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili sono complessivamente 29.061.
Le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
MISURE PER I CANDIDATI CON 3 ANNI DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
A favore dei candidati con 3 annualità di servizio sono previste due diverse misure:
- Il D.M. n. 92/2019 così come modificato dal Decreto-Interministeriale n. 90 del 7/08/2020 al comma 3 bis dell’art. 4 prevede l’esonero dalla preselettiva per i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura”.
- Il Decreto legge n. 36/2022, così come convertito nella Legge 79/2022, ha previsto che, fino al termine del periodo transitorio (quindi fino al 31 dicembre 2024), possano accedere direttamente alla prova scritta\pratica coloro che abbiano svolto almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento.
La nota n. 10328 del 9 Giugno ha chiarito che per i “riservisti 3 su 5” deve essere valutato il servizio di sostegno prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola in quanto non è stato previsto diversamente, pertanto può essere valutato il servizio prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.
Al contrario, per i candidati con 3 anni su 10 di servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione come previsto dalla normativa di riferimento.
Per coloro che rientrano nella seconda casistica è prevista anche una riserva di posti pari al 35%. Infatti:
- Nella redazione della graduatoria finale di merito gli atenei dovranno tener conto della percentuale di riserva di posti (individuata nel 35% dei posti).
- Tali candidati concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza nel senso che non possono presentare istanza come riservisti presso più Atenei. Qualora in un Ateneo risultino posti di riserva non coperti, il “riservista 3 su 5” non ammesso in un altro Ateneo NON può chiedere di essere ammesso alla riserva dell’Ateneo che ha posti riservati non coperti.
La riserva di posti è quindi prevista per chi ha 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni mentre non opera a favore di chi ha i 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 10.
Con la nota n. 10328 del 9 Giugno è stato chiarito che:
- Per annualità di servizio si considera il servizio prestato per almeno 180 giorni di servizio (anche non continuativo) o servizio ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- Sia per i “riservisti 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico 2022/23.
- Gli atenei dovranno predisporre un’unica graduatoria (comprensiva di tutti i candidati che hanno superato le prove) in cui i riservisti con 3 anni di servizio sul sostegno negli ultimi 5 saranno appositamente evidenziati.
- Qualora un “riservista 3 su 5” classificato al di fuori dei posti riservati (cioè arrivato oltre il 35% dei posti riservati) si qualificasse nei posti disponibili per merito, sarà ammesso comunque al corso. Infatti la riserva va intesa come “limite minimo” di candidati triennalisti e non come “tetto massimo”.
COME FUNZIONA LA RISERVA DI POSTI?
La riserva dei posti significa che le graduatorie di merito predisposte dagli atenei dovranno includere, per almeno il 35% dei posti banditi da ciascun ateneo (per ciascun grado\ordine di scuola), candidati che siano in possesso dei 3 anni di servizio su sostegno prestati negli ultimi 5 anni.
Quindi, fra tutti i candidati che supereranno le varie prove (preselettiva per i candidati che non sono esonerati, scritta e orale), la graduatoria sarà predisposta assicurando la presenza, per almeno il 35% dei posti banditi, dei candidati con 3 anni di servizio. Evidentemente, qualora non vi siano candidati con tali requisiti che abbiano superato le prove di accesso o siano presenti in misura minore rispetto al 35% dei posti, i posti residui saranno attribuiti in ordine di punteggio.
Si ricordi inoltre che secondo il DM 92/2019 modificato dal Decreto Interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 in caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.
Esempio: Posti messi a bando 100
Quota di riserva: 35%
Posti riservati 35
Ipotizzando che superino le prove 150 candidati di cui 33 candidati con 3 anni di servizio su sostegno svolti negli ultimi 5 anni.
In questo caso, saranno ammessi al corso i 33 candidati con 3 anni di servizio (in quanto rientrano nei 35 posti riservati) + 67 candidati senza i 3 anni di servizio (graduati in ordine di punteggio).
Esempio 2: Posti messi a bando 100
Quota di riserva: 35%
Posti riservati 35
Ipotizzando che superino le prove 150 candidati di cui 38 candidati con 3 anni di servizio su sostegno svolti negli ultimi 5 anni.
In questo caso, saranno ammessi al corso i 35 candidati con 3 anni di servizio (in quanto rientrano nei 35 posti riservati) + 67 candidati senza i 3 anni di servizio (graduati in ordine di punteggio).
Vi saranno quindi 3 candidati con 3 anni di servizio su sostegno che non rientrano nella riserva di posti ma che potrebbero essere comunque ammessi per merito qualora, in base al loro punteggio in graduatoria, rientrino nei posti messi a bando.
VEDI IL DECRETO 694 DEL 30 MAGGIO 2023
VEDI IL DECRETO 691 DEL 29 MAGGIO 2023