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venerdì, Gennaio 24, 2025
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TFA sostegno VII ciclo: ITP accedono con il solo diploma senza i 24 CFU

È stato emanato il decreto n. 333 del 31 marzo 2022 di attivazione del VII ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2020\2021. Sulla base di tale decreto ogni ateneo che ha presentato la propria offerta formativa è autorizzato ad attivare i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno nei limiti dei posti fissati e per le sedi autorizzate di cui all’allegato A.

Le università adesso procederanno all’emanazione dei rispettivi bandi. 

REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA
Per quanto concerne i requisiti di ammissione si rimanda a quanto disposto dal DM 92/2019 art. 3 comma 1 nonché a quanto disposto dalle disposizioni transitorie e finali (art. 5 comma 2 dello stesso decreto).

Pertanto, gli insegnanti tecnico pratici (ITP) potranno accedere a tale percorso con il solo requisito del diploma senza dover possedere i 24 CFU nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Infatti, i nuovi requisiti saranno richiesti solamente per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

QUALI SONO I DIPLOMI ITP?
I diplomi ITP sono quei diplomi che danno accesso, ai sensi della Tabella B allegata al DPR 19/2016, ad almeno una classe di concorso. Si tratta dunque di diplomi tecnici o professionali che danno accesso alle classi di concorso individuate dalla lettera “B” (es: B-01, B-16 o B-20). A titolo esemplificativo si ricorda che le licenze liceali (classico, scientifico, ecc). non costituiscono diplomi ITP.
Inoltre, occorre fare attenzione al fatto che alcuni diplomi danno accesso a classi di concorso ormai non più vigenti o ad esaurimento. 
Con la nota 371182 del 13/08/2020 il Ministero ha chiarito che:

Non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;
B-29 Gabinetto fisioterapico;
B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
B-33 Assistente di Laboratorio. 

Dunque non è più consentito l’accesso alle selezioni con classi di concorso non più vigenti o ad esaurimento.

VEDI DECRETO
VEDI ALLEGATO A (RIPARTIZIONE DEI POSTI PER ATENEO)

VEDI IL DECRETO 92/2019

VEDI IL DECRETO INTERMINISTERIALE 90 DEL 7 AGOSTO 2020

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