É stato emanato il Decreto n. 755 del 6 Luglio 2021 di attivazione del VI ciclo del corso di specializzazione sul sostegno didattico (c.d. TFA sostegno).
I posti banditi sono indicati nell’allegato A.
Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno per i giorni 20, 23, 24 e 30 settembre 2021 nelle modalità di seguito indicate:
20 settembre 2021 (mattina) prove scuola dell’infanzia;
23 settembre 2021 (mattina) prove scuola primaria;
24 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria I grado;
30 settembre 2021 (mattina) prove scuola secondaria II grado.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri Bandi e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno sono disciplinati ai sensi del d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90, citati in premessa.
CONCLUSIONE DEL CORSO
In deroga a quanto disposto dall’art. 3 comma 3 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i corsi di cui al presente ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di luglio 2022.
CANDIDATI CHE NEL V CICLO HANNO SVOLTO SOLO LA PROVA PRESELETTIVA
Esclusivamente per questo ciclo, in deroga all’art. 4 comma 4 del decreto 8 febbraio 2019, n.92, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove, sono ammessi direttamente alla prova scritta.
CANDIDATI CON TITOLO ESTERO NON ABILITANTE
I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ ateneo.
CANDIDATI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
I requisiti di ammissione sono stabiliti dal d.m. n. 92/2019 così come modificato dal Decreto-Interministeriale n.90 del 7/08/2020. In particolare è stato aggiunto il comma 3 bis dell’art. 4 secondo cui:
3-bis. Accedono direttamente alle prove [SCRITTE\PRATICHE] di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
Ciò in attuazione dell’art 2 comma 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 ha previsto che, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno sullo specifico grado, accedono direttamente alle prove scritte.