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TFA sostegno V Ciclo: presto il decreto di attivazione; requisiti di accesso e programma di studio

È atteso nelle prossime settimane il decreto di attivazione del V ciclo del Corso di Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico agli Alunni con Disabilità, più comunemente conosciuto come TFA sostegno.
Ricordiamo che con nota n. 34823 del 7 novembre 2019 inviata ai Rettori delle università nonché ai CRUI, CUN e CINECA, il MIUR ha dato avvio al procedimento di attivazione dei percorsi di specializzazione per il sostegno degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e della scuola secondaria di I e II grado per l’anno accademico 2019\2020.
Entro il 6 dicembre le università hanno indicato nell’apposita banca dati RAD-SUA-CdS, il massimo potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado cioè del numero massimo di corsisti che le università sono in grado di accogliere, per ogni ordine e grado di scuola.

L’offerta formativa richiesta dalle università sarà vagliata dal Coreco (Comitato regionale di coordinamento), integrato dai rappresentanti degli Atenei che hanno presentato l’offerta formativa e dal dirigente preposto dell’USR.

Il parere positivo del Coreco sarà inserito nella  banca dati e sarà propedeutico ai successivi adempimenti. Il Miur, infatti, sulla base delle delibere del Coreco autorizza i percorsi e ripartirà il contingente dei posti tra le diverse Università.

Il neoministro Lucia Azzolina ha confermato l’intenzione di bandire l’intenzione di far partire velocemente il nuovo ciclo di formazione degli insegnanti specializzati. Le tempistiche saranno più o meno quelle previste per lo scorso ciclo quando il decreto di attivazione fu pubblicato l’8 febbraio 2019 e i bandi delle università furono pubblicati a inizio marzo.

Ricordiamo che l’attuale ciclo di specializzazione (il IV) dovrà concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il mese di marzo 2020.

POSTI BANDITI
Saranno disponibili circa 14000 posti in linea con quanto previsto per l’attuale ciclo, nel quale sono stati banditi 14.224 posti. Il numero e la distribuzione dei posti nei diversi atenei saranno resi definiti successivamente e definiti con un successivo decreto.  A questi posti si aggiungeranno quelli riservati agli idonei i quali parteciperanno in sovrannumero, senza dover risostenere nuovamente le prove e in aggiunta ai posti messi a bando. 

IDONEI AMMESSI IN SOPRANNUMERO
Gli atenei, nell’elaborazione del piano dell’offerta formativa, dovranno tener conto dell’elevato numero di idonei del IV ciclo (circa 7.000) i quali potranno essere ammessi in soprannumero (cioè senza dover risostenere le prove), presso lo stesso ateneo, salvo motivate deroghe che saranno gestite direttamente dagli atenei coinvolti.
Saranno dunque circa 21.000 mila i corsisti del TFA V ciclo.

REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA\PRIMARIA
I requisiti di partecipazione per gli insegnanti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia sono alternativamente:

  • L’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  • Diploma magistrale abilitante, diploma sperimentale a indirizzo linguistico o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, in tutti i casi conseguiti entro l’anno scolastico 2001\2002. 

REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA
In base a quanto disposto dall’art. 5 d. lgs 59/2017, sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione per la scuola secondaria con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, il possesso dei seguenti titoli alternativi:

  • abilitazione in una specifica classe di concorso della scuola secondaria
  • laurea magistrale\specialistica\vecchio ordinamento che dia accesso ad almeno una classe di concorso (compresi eventuali esami\CFU integrativi) + 24 CFU
  • laurea magistrale\specialistica\vecchio ordinamento che dia accesso ad almeno una classe di concorso (compresi eventuali esami\CFU integrativi) + abilitazione in altro ordine di scuola
  • per gli ITP (insegnanti tecnico-pratici), si vedano i paragrafi successivi.  

NIENTE ESONERO PER CHI HA 3 ANNI DI SERVIZIO DAL POSSESSO DEI 24 CFU
Secondo la nota n. 34823 del 7 novembre 2019, non troverà più applicazione quanto disposto dall’art. 5 del DM 92/19 relativamente ai titoli di accesso, in quanto si trattava di norma transitoria vigente solo in “prima applicazione”. Pertanto, non costituisce più titolo di accesso per le procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l’aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio.
Per la scuola secondaria sarà quindi necessario in ogni caso possedere i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

DA CHIARIRE I REQUISITI DI ACCESSO PER GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI
Andranno chiariti i requisiti di accesso per quanto concerne gli insegnanti tecnico-pratici. Per i percorsi attivati nell’anno accademico 2018\2019 (IV ciclo), il DM 92/19 aveva previsto all’art. 5 comma 2 che, i nuovi requisiti dettati dal DM 59/2017 (laurea triennale+24 CFU) venissero richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025 (in analogia a quanto previsto per l’accesso al concorso).
Con la nota MIUR n. 34823 del 7 novembre 2019 si precisava che non troverà più applicazione quanto disposto dall’art. 5 del DM 92/19, ossia il regime transitorio che fino al 2024\2025 avrebbe dovuto consentire l’accesso degli ITP con il solo diploma di maturità.

Orbene, il MIUR con altra nota inviata alle università ha ribadito che:

I requisiti di accesso al V° ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono quelli previsti dall’art. 5 comma 1 e 2 del d. lgs. 59/2017,  così come indicato nell’ art. 3 comma 1 lett. b, del D.M. 92/2019, attualmente in vigore”.

Stante il mancato richiamo dell’art. 22 del d. lgs 59/2017 (che prevede il regime transitorio che fino al 2024\2025), ad oggi risultano incerti i requisiti di accesso al TFA sostegno per i docenti in questione. 

PROGRAMMA DI STUDIO
Secondo il DM 30 settembre 2011 che disciplina il corso, la prova di accesso del percorso di specializzazione per le attività di sostegno è predisposta dalle singole università ed è volta a verificare, unitamente alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, il possesso da parte del candidato di:

a. Competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

b. Competenze su empatia e intelligenza emotiva riferite ai seguenti aspetti: riconoscimento e comprensione di emozioni, stati d’animo e sentimenti nell’alunno; aiuto all’alunno per un’espressione e regolazione adeguata dei principali stati affettivi; capacità di autoanalisi delle proprie dimensioni emotive nella relazione educativa e didattica;

c. Competenze su creatività e pensiero divergente, riferite cioè al saper generare strategie innovative ed originali tanto in ambito verbale linguistico e logico matematico quanto attraverso i linguaggi visivo, motorio e non verbale; 

d. Competenze organizzative in riferimento all’organizzazione scolastica e agli aspetti giuridici concernenti l’autonomia scolastica: il Piano dell’Offerta Formativa, l’autonomia didattica, l’autonomia organizzativa, l’autonomia di ricerca e di sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole; le modalità di autoanalisi e le proposte di auto-miglioramento di Istituto; la documentazione; gli Organi collegiali: compiti e ruolo del Consiglio di Istituto, del Collegio Docenti e del Consiglio di Classe o Team docenti, del Consiglio di Interclasse; forme di collaborazione interistituzionale, di attivazione delle risorse del territorio, di informazione e coinvolgimento delle famiglie. Compito e ruolo delle famiglie.

La prova orale in aggiunta agli argomenti suddetti verte anche su questioni motivazionali.

LE PROVE DI ACCESSO – TIPOLOGIA DELLE PROVE
La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:

a) un test preliminare costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne deve individuare una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale 0 punti. Il test ha la durata di due ore.

b) una o più prove scritte ovvero pratiche. 

c) una prova orale. 

L’articolazione delle prove scritte e della prova orale, è stabilita dalle università. La loro valutazione è espressa in trentesimi. Le prove vertono su una o più delle tematiche suddette e non prevedono domande a risposta chiusa. 
Per il superamento di ciascuna prova è necessario conseguire una votazione non inferiore a 21/30.

TFA SOSTEGNO: cosa studiare?
TFA sostegno: raccolta prove selettive dei cicli precedenti

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