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giovedì, Novembre 30, 2023
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TFA sostegno: tirocinio nella scuola di servizio anche se non accreditata

Il tirocinio previsto nell’ambito del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA sostegno) deve aver luogo in una scuola da individuare, in base alla disponibilità, tra quelle accreditate dagli Uffici Scolastici Regionali.
In alternativa, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 93 del 30 novembre 2012, il tirocinio può essere svolto in una scuola anche non accreditata, ma in cui il corsista è titolare di altro insegnamento oppure in cui
impegnato su una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Si precisa che si tratta di una facoltà di cui il tirocinante può decidere di non avvalersi.

Art. 6 Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012
I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all’art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,

a) se titolari di altro insegnamento, presso l’istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;

b) ai sensi dell’art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l’istituzione ove svolgono l’incarico.

DISPONIBILITÀ DEI TUTOR
L’accoglimento del tirocinante è subordinato alla disponibilità dei tutor dei tirocinanti. Potrà quindi accadere che la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non possa essere accolta a causa della mancanza di tutor disponibili.

SUPPLENZE TEMPORANEE
Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza temporanea, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole curano la compatibilità dei percorsi di tirocinio con l’espletamento degli impegni di servizio.

CURARE LA COMPATIBILITÀ DEI PERCORSI DI TIROCINIO CON L’ESPLETAMENTO DEGLI IMPEGNI DI SERVIZIO
Il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole devono curare la compatibilità dei percorsi di tirocinio con l’espletamento degli impegni di servizio anche nel caso in cui:

a) la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non può essere accolta per mancanza di tutor disponibili.

b) nei casi in cui i tirocinanti decidono di non avvalersi della facoltà di scelta ivi prevista.

D.M. 93 del 30 novembre 2012

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