É stato pubblicato il Decreto n. 583 del 29 marzo 2024 di attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA Sostegno).
Per i requisiti di accesso il decreto rinvia al DM 92/2019. In questo articolo ci occupiamo della questione dell’accesso al TFA per la scuola dell’infanzia per i candidati in possesso di diploma triennale di scuola magistrale. Ci siamo occupati della questione in questo articolo.
L’art. 3 comma 1 del DM 92/2019 per quanto riguarda l’accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria indica quali titoli di accesso:
- Titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- Diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002.
IL DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE
In generale occorre distinguere fra:
- il diploma conseguito presso le scuole magistrali al termine di percorsi triennali comprese le relative sperimentazioni.
- il diploma conseguito presso gli istituti magistrali conseguiti al termine di percorsi quadriennali comprese le relative sperimentazioni.
I diplomi rilasciati dalle scuole magistrali, al termine di un corso di studi triennale, erano denominati diplomi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.
Successivamente, con l’entrata in vigore del D.L.vo 16-4-1994, n.297, i medesimi titoli di studio, ai sensi dell’art. 194, hanno assunto la denominazione di diplomi di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.
Infatti, ai sensi dell’art. 194 del D.lgs 297/1994 al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne.
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO
Per quanto detto, il diploma di scuola magistrale è abilitante per la sola scuola dell’infanzia e di conseguenza:
- consente l’accesso alla I fascia delle GPS infanzia
- permette la partecipazione ai concorsi per la scuola dell’infanzia
- dovrebbe parimenti consentire di accedere anche al corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno).
I BANDI DEL TFA SOSTEGNO
Il DM 92/2019, nel definire i requisiti di accesso indica genericamente il “diploma magistrale”, espressione che può ricomprendere tanto i diplomi di istituto magistrale tanto quelli di scuola magistrale.
Orbene, negli scorsi anni alcuni bandi universitari indicavano espressamente tra i requisiti di accesso anche il Diploma di scuola Magistrale (vedi, ad esempio l’Università di Bari e l’Università di Bolzano). Altri bandi, pur non indicandolo espressamente, ne consentono l’accesso. Alcuni candidati ci hanno però segnalato università che non hanno consentito l’accesso con il diploma di scuola magistrale o di essere stati esclusi dopo l’immatricolazione.
A tal riguardo occorre ricordare che già nel 2014, di fronte ai dubbi di qualche ateneo in merito alla possibilità di accedere con il diploma di scuola magistrale, il MIUR emanò la nota del 25.11.2014, prot. 16994 in cui si precisava che:
A fronte di alcuni quesiti pervenuti, si conferma che il titolo di accesso ai percorsi è rappresentato dall’abilitazione all’insegnamento per il relativo grado di scuola, a prescindere dalla modalità attraverso la quale detta abilitazione sia stata conseguita e dal titolo di studio di accesso alla stessa. In sostanza, qualsiasi titolo dia accesso alla II fascia delle graduatorie di istituto, è, per ciò stesso, titolo di accesso alle procedure di selezione e ai relativi percorsi”.
Ricordiamo che nel 2014, quando la nota è stata emanata, l’accesso al percorso di specializzazione era consentito, per tutti i gradi di scuola solamente ai docenti abilitati. Il DM 92/2019 sotto questo profilo ha cambiato i requisiti di accesso per la scuola secondaria, consentendo l’accesso anche ai docenti non abilitati, ma ha mantenuto gli stessi requisiti per la scuola dell’infanzia e primaria. In altri termini la suddetta nota MIUR continua ad essere pienamente valida per infanzia e primaria.
LA FAQ DEL 2024
Con nota del 10 aprile 2024 il MUR, in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute, ha emanato una nota contenente una serie di FAQ relative al percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità IX ciclo. DM 29.03.2024, n. 583.
In particolare, la FAQ n. 4 conferma che il Diploma triennale per la scuola dell’infanzia è titolo valido per l’accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia.
4) Il diploma triennale per la scuola dell’infanzia ad oggi ancora titolo abilitante, nonché requisito valido di accesso per i concorsi della scuola dell’infanzia, si può considerare come titolo valido anche per l’accesso al IX ciclo sostegno?
Sentito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, si ritiene di poter rispondere in senso affermativo.