Con il Decreto n. 694 del 30 maggio 2023 si è dato avvio al VIII ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA Sostegno).
Le università stanno pubblicando in questi giorni i bandi in cui sono definite le modalità e i termini di presentazione delle domande. Ogni università stabilisce quindi autonomamente le scadenze dei rispettivi bandi.
Le prove preselettive si terranno dal 4 al 7 luglio prossimi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno. Il calendario in dettaglio prevede:
- 4 luglio 2023: prova scuola dell’infanzia
- 5 luglio 2023: prova scuola primaria
- 6 luglio 2023: prova scuola secondaria di I grado
- 7 luglio 2023: prova scuola secondaria II grado
I posti disponibili e le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto.
Vediamo di seguito quali sono i requisiti di accesso. Si precisa che tutti i requisiti vanno posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, così come definiti dai bandi di ateneo, salvo quanto specificato di seguito per quanto concerne i c.d. 24 CFU per l’insegnamento.
REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA
Costituisce titolo di accesso per la scuola secondaria di I e II grado, il possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.
In sostanza potranno partecipare coloro che siano in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:
- Titolo di abilitazione nello specifico grado (I grado, II grado).
- Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado (laurea + eventuali esami\CFU richiesti per accedere alla classe di concorso) + 24 CFU.
- Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado + abilitazione in altra classe di concorso\ordine di scuola. www.obiettivoscuola.it
- Diploma ITP
Attenzione: I candidati per la scuola secondaria, non ITP, possono accedere purché abbiano conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (vedi al riguardo il chiarimento fornito con la nota MUR 10328 del 9 giugno 2023.
ITP (INSEGNANTI TECNICO PRATICI)
Come anticipato, gli insegnanti tecnico pratici possono accedere con il solo possesso del diploma, senza dover né possedere i 24 CFU nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Infatti, fino all’anno scolastico 2024/2025 per l’accesso al percorso è sufficiente il mero possesso del diploma ITP. www.obiettivoscuola.it
N.B.: Poiché le classi di concorso degli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP) sono relative alla scuola secondaria di II grado, ne deriva che sarà possibile partecipare solo per quest’ordine di scuola.
ABILITAZIONE IN ALTRO ORDINE\GRADO DI SCUOLA
La nota ministeriale n. 371182 del 13/08/2020 ha chiarito, già per i cicli precedenti, che i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso, così come previsto dal DPR 19/2016 come integrato dal DM 259/2017.
Viene quindi chiarito che l’esonero opera anche per chi è in possesso di abilitazione per altro grado, laddove il DM 92/2019 non specificava tale esonero.
REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Per la scuola primaria e della scuola dell’infanzia è richiesto il possesso di un titolo di abilitazione. In particolare:
- L’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
- Il diploma di magistrale abilitante e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, in tutti i casi conseguiti entro l’anno scolastico 2001\2002.
TITOLO DI STUDIO ABILITANTE ESTERO
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.
TITOLO DI STUDIO NON ABILITANTE ESTERO
I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai
fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ ateneo.
BASTA LA LAUREA MAGISTRALE O SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO?
Per ciascun ordine\grado è necessario possedere un titolo di studio che permetta l’accesso ad almeno una classe di concorso di quel grado di istruzione.
Pertanto, per la scuola secondaria, il titolo di studio deve essere comprensivo di eventuali esami\CFU integrativi richiesti per accedere alla classe di concorso in base alla normativa vigente. Ricordiamo che i requisiti di accesso alle varie classi di concorso sono definiti dalle tabelle allegate al D.P.R. 19/2016 così come eventualmente modificate dalla tabella A dell’Allegato A al D.M. 259/2017.
Questo significa che per alcune lauree magistrali \ specialistiche \ vecchio ordinamento, non basta il semplice titolo di studio ma occorre verificare di possedere gli eventuali esami\CFU richiesti per l’accesso alla classe di concorso. Infatti, mentre alcune lauree danno accesso diretto ad alcune classi di concorso, per altre è necessario possedere dei requisiti integrativi (CFU\esami, titoli congiunti, ecc.).
Il DM 92/2019 richiama i requisiti di cui all’art. 5 comma 1 e 2 del D.lgs 59/2017 (decreto che disciplina i requisiti di accesso ai concorsi) laddove si afferma che costituisce titolo di accesso:
laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
Ne consegue, che la laurea magistrale\specialistica\vecchio ordinamento dovrà essere tale da consentire l’accesso ad almeno una classe di concorso del grado in cui si intende partecipare.
È necessario inoltre possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche ai sensi del D.M. 616/2017.
Facciamo degli esempi:
1) Il docente laureato in Scienze dell’Economia (LS 64) può accedere (senza integrazioni) alle classi di concorso A-45 e A-47, entrambe classi di concorso della scuola secondaria di II grado. Di conseguenza potrà partecipare, senza alcuna integrazione, al corso di specializzazione per la scuola secondaria di II grado (salvo chiaramente il possesso dei 24 CFU).
2) Il docente laureato in Giurisprudenza (LMG-01) può accedere alla classe di concorso A-46 a condizione di aver conseguito almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS-P/01, 12 SECS-P/02, 12 SECS-P/07, 12 SECS-S/03, 12 IUS-01, 12 IUS-04, 12 IUS-09, 12 IUS-10.
Poiché la A-46 è una classe di concorso della scuola secondaria di II grado, potrà partecipare a condizione di aver prima conseguito gli eventuali CFU mancanti e fermo restando il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.
3) Il docente laureato in LM 14 (Filologia Moderna) può accedere a diverse classi di concorso tra cui, per esempio, la A-22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado) e la A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado).
In entrambi i casi, per accedere a queste classi di concorso, è necessario possedere dei requisiti.
Di conseguenza, il docente potrà partecipare sia per la scuola secondaria di I grado che di II grado a condizione di aver prima conseguito gli eventuali CFU mancanti per l’accesso alle due classi di concorso e fermo restando il possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.
FAQ UNIVERSITÀ DI TERAMO
Per partecipare al corso di sostegno per la scuola secondaria di I e II grado è sufficiente qualsiasi laurea? Devo possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche o i tre anni di servizio?
Per la scuola secondaria di I e II grado, è necessario possedere un titolo di studio che permetta l’accesso ad almeno una classe di concorso di quel grado di istruzione. Il titolo di studio deve essere comprensivo di eventuali CFU integrativi richiesti per accedere alla classe di concorso in base alla normativa vigente (D.P.R. 19/2016 e tabella A dell’Allegato A al D.M. 259/2017). È necessario inoltre possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche ai sensi del D.M. 616/2017.
DM 92/2019
VEDI IL DECRETO 333 DEL 31 MARZO 2022