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sabato, Ottobre 5, 2024
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TFA Sostegno: per la scuola secondaria non sono più richiesti i 24 CFU [Chiarimento Ministero]

A seguito di una serie di pressioni esercitate dai sindacati e dal Coordinamento nazionale dei Direttori del corso di specializzazione sul sostegno, in data odierna il MUR ha inviato alle Università una nota di chiarimenti in cui si afferma che per la scuola secondaria NON sarà più necessaria la certificazione unica dei 24 CFU.

Pertanto i requisiti di accesso per la scuola secondaria si limitano al possesso del titolo di studio coerente con una classe di concorso. 

3) Per l’ammissione al concorso ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59 del 13/04/2017 per accedere al concorso a cattedra è necessario possedere oltre alla laurea l’abilitazione. Nel decreto è prevista la possibilità di essere ammessi al concorso, fino al 31/12/2024 anche con il possesso dei 24 CFU purché conseguiti entro il 31/10/2022. I 24 CFU sono da considerarsi requisito necessario quale titolo di accesso anche per il concorso del IX Ciclo del sostegno?

No (cfr. art. 14 del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19).

VEDI LA NOTA MUR

In questi giorni le università che finora hanno pubblicati i bandi hanno richiesto, oltre al possesso del titolo di studio, anche i 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ai sensi della L. 79/2022. 

Proprio stamattina avevano scritto un articolo, in cui lamentavamo la mancanza di chiarezza e il fatto che, i bandi di alcune università richiedessero il requisito dei 24 CFU in contrasto rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Infatti, l’art. 5 del decreto legislativo 59/2017 nella sua formulazione attuale non richiede più il possesso dei 24 CFU.

Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

In sostanza, l’attuale formulazione del decreto 59/2017 a cui da ultimo rinvia il decreto di attivazione del IX ciclo non richiede più i 24 CFU in quanto la riforma del reclutamento ha previsto dei nuovi requisiti di accesso per i concorsi.

VEDI IL DECRETO 583/2024
VEDI IL DECRETO 92/2019
VEDI IL REPORT DELLA GILDA UNAMS
VEDI LA NOTA MUR

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