venerdì, Febbraio 14, 2025
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TFA SOSTEGNO VII CICLO: Le nostre FAQ

Di seguito riportiamo delle FAQ non ufficiali relative al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (c.d. TFA sostegno).

Le FAQ sono redatte sulla base delle informazioni attualmente disponibili e saranno costantemente aggiornate. 

FAQ N. 1

Sono un docente ITP. Posso partecipare al corso di specializzazione sul sostegno con il solo diploma? Per quale grado di scuola posso partecipare?
La risposta è affermativa. Gli insegnanti tecnico pratici (fino al 2024/2025) possono partecipare con il solo diploma essendo esonerati dal possesso dei 24 CFU. Potranno partecipare esclusivamente per la scuola secondaria di II grado, non avendo titolo per insegnare negli altri ordini\gradi di istruzione”.

FAQ N. 2

Per partecipare al corso di sostegno, è sufficiente qualsiasi laurea? Devo possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche?
Per ciascun ordine\grado di scuola è necessario possedere un titolo di studio che permetta l’accesso ad almeno una classe di concorso di quell’ordine\grado di istruzione. Il titolo di studio deve essere comprensivo di eventuali CFU\esami richiesti per accedere alla classe di concorso in base alla normativa vigente (DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017). È necessario inoltre possedere i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche”.

FAQ N. 3

Per partecipare al corso di sostegno, è necessario avere 3 anni di servizio?
Non è richiesto alcun requisito di servizio obbligatorio in quanto è sufficiente possedere un titolo di studio che permetta di insegnare almeno una classe di concorso più i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche”.
TUTTAVIA IL candidati con 3 anni di servizio negli ultimi 10 anni e nello specifico grado accedono direttamente alla prova scritta (in sovrannumero rispetto al resto dei candidati). www.obiettivoscuola.it 

FAQ N. 4

È previsto l’esonero dai 24 CFU per chi ha 3 anni di servizio?
No. Tale esonero, previsto per lo scorso ciclo (il IV) e in prima applicazione, non è più previsto per il V ciclo 2019\2020. Questo in quanto l’art. 5 comma 1 del 92/2019 che prevedeva tale esonero, non è stato richiamato dal Decreto 95 del 12 febbraio 2020 poichè trovava applicazione esclusivamente in prima applicazione, cioè solo per il primo ciclo bandito a partire dall’anno scolastico 2018\2019″.

I docenti con 3 anni di servizio svolti su sostegno nello specifico grado sono però esonerati dalla prova preselettiva e accedono in soprannumero direttamente alla prova scritta.

 FAQ N. 5

Per la scuola primaria e dell’infanzia quali sono i requisiti di accesso?
In tal caso è sufficiente il diploma magistrale ante 2001\2002 (compreso il diploma sperimentale a indirizzo linguistico conseguito presso istituti magistrali) o la laurea in scienze della formazione primaria”.

 FAQ N. 6

Possiedo i requisiti di accesso per più gradi\ordini di istruzione. Posso partecipare alle diverse procedure?
La risposta è affermativa. Il candidato che POSSIEDE i requisiti di accesso prescritti, potrà partecipare per più ordini\gradi di scuola, eventualmente anche in atenei differenti”.

 FAQ N. 7

Posso partecipare per lo stesso ordine\grado di scuola in più atenei?
La risposta è negativa. Le prove preselettive sono calendarizzate in un’unica data nazionale per lo stesso grado\ordine di scuola, proprio per non consentire la partecipazione in più atenei”.

Ciò, a nostro avviso, non impedisce la possibilità di poter presentare domanda di partecipazione in più atenei, fermo restando la possibilità di partecipare solo in un ateneo in considerazione delle date uniche nazionali. www.obiettivoscuola.it 

Per i candidati che accedono direttamente alla prova scritta, invece, essendo queste calendarizzate in date differenti da parte di ciascun ateneo, è espressamente stabilito che “I soggetti di cui al comma 3-bis possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado”.

 FAQ N. 8

La prova preselettiva sarà predisposta dalle università o verrà predisposta dal MIUR e quindi unica su tutto il territorio nazionale?
Come dispone l’art. 1 comma 4 del Decreto Ministeriale 92/2019 (richiamato dal DM 95/2020), le prove sono predisposte dagli atenei in conformità a quanto stabilito dai Decreti Ministeriali”.

 FAQ N. 9

Quanti candidati saranno ammessi alla seconda prova? Qual è il punteggio minimo per superare la prima prova? 

Il DM 92/2019 ha rettificato il DM 30 settembre 2011 nella misura in cui si prevedeva un punteggio minimo di 21/30. Tale punteggio minimo non è più previsto. Tuttavia, resta fermo che saranno ammessi alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio rispetto ai posti messi a bando. Saranno inoltre ammessi alla seconda prova coloro che hanno riportato il medesimo punteggio dell’ultimo candidato ammesso.
Infine, sono ammessi in soprannumero anche i docenti con 3 anni di servizio su sostegno nello specifico grado nonchè i candidati con disabilità e invalidità civile superiore all’80% (art. 20 comma 2 bis Legge 104/1992).
Esempio: 100 posti banditi; saranno ammessi alla seconda prova 200 candidati più eventuali altri candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del 200° concorrente”. www.obiettivoscuola.it 

 FAQ N. 10

Se alla seconda prova accedono il doppio dei candidati rispetto ai posti messi a bando, come avviene la scrematura degli altri candidati?

Sulla base della seconda prova scritta e della prova orale e sulla base dei titoli valutabili. Al termine delle tre prove sarà, infatti, stilata la graduatoria di tutti i candidati che hanno superato tutte le tre prove, tenendo conto delle votazioni riportate nella prova scritta e nella prova orale (la prova preselettiva, infatti, non viene considerata nella compilazione della graduatoria finale).
I candidati in posizione utile rispetto ai posti messi a bando (vincitori) avranno diritto all’immatricolazione al corso, salvo eventuali scorrimenti per rinunce o per opzioni per altri ordini\gradi di istruzione”.

  FAQ N. 11

 Quali sono i titoli valutabili?

La definizione e la valutazione dei titoli è rimessa all’autonomia dei singoli atenei. Saranno quindi i bandi universitari a definire quali titoli saranno valutabili e i relativi punteggi”.

  FAQ N. 12

A quanto ammonta la tassa di partecipazione alle selezioni? Come faccio ad iscrivermi? Se partecipo per più ordini\gradi di istruzione dovrò pagare più tasse.

Saranno i bandi degli atenei a definire le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e di pagamento della tassa di iscrizione.
Dovrà essere pagata una tassa di partecipazione per ogni grado\ordine di scuola per cui si intende partecipare alle selezioni”.

 FAQ N. 13

A quanto ammonta il costo di immatricolazione?
I costi di immatricolazione al corso di specializzazione (per coloro che supereranno le prove selettive e si collocheranno in posizione utile rispetto ai posti messi a bando) saranno definiti dai bandi degli atenei. Negli scorsi cicli la cifra si aggirava tra i 3.000 e i 3.900 € a seconda degli atenei”.

 FAQ N. 14

Quanto dura il corso?

Il DM 30 settembre 2011 prevede una durata complessiva di almeno 8 mesi di cui almeno 5 mesi di tirocinio diretto. Il decreto ministeriale n. 333 del 31 marzo 2022 prevede che i corsi si debbano concludere entro il 30 giugno 2023″.

 FAQ N. 15

Quanto tempo intercorre tra la prova preselettiva e la seconda prova scritta?

Dipende da ciascuna università. Tendenzialmente 15\20 giorni in considerazione del fatto che la prova preselettiva viene corretta tramite dei correttori automatici”.

FAQ N. 16

Se dovessi risultare vincitore in più procedure (ordini\gradi) cosa succede?

Dovrai optare per la frequenza per uno solo dei corsi, fermo restando la possibilità di poter partecipare in sovrannumero nei successivi cicli, senza la necessità di dover nuovamente affrontare le prove selettive per le procedure per le quali si risulti collocati nelle graduatorie di merito”.

FAQ N. 17

Non so se riuscirò a conseguire i 24 CFU o CFU mancanti per l’accesso alla mia classe di concorso entro la data di scadenza del bando. Posso partecipare con riserva?

No. Tutti i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza dei bandi degli atenei. Di conseguenza detti titoli dovranno essere al massimo conseguiti entro tale data (indicata nei rispettivi bandi universitari)”.

FAQ N. 18

La partecipazione al corso di specializzazione su sostegno, è incompatibile con la partecipazione al prossimo concorso per posto comune?

Assolutamente no, trattandosi di procedure distinte e separate”.

FAQ N. 19

Una volta conseguito il titolo di sostegno, potrò inserirmi in I fascia?

I docenti che conseguiranno il titolo di specializzazione su sostegno potranno inserirsi nelle gps (graduatorie provinciali per le supplenze) di i fascia e nelle corrispondenti graduatorie d’istituto di ii fascia.

FAQ N. 20

I docenti non iscritti nelle graduatorie provinciali per le supplenze  come potranno far valere il titolo conseguito?

I docenti specializzati che non risultano iscritti in nessuna graduatoria provinciale, in attesa di iscriversi nelle c.d. “finestre annuali”, potranno inviare MAD su sostegno in una sola provincia, avendo priorità nelle convocazioni rispetto ai docenti non specializzati iscritti nelle graduatorie”.esse”.

FAQ N. 21 

In occasione dei precedenti cicli di specializzazione, ho superato tutte le prove posizionandomi nella graduatoria di merito ma non rientrando nei posti messi a bando. Posso essere ammessa in sovrannumero in occasione del presente ciclo?

La risposta è affermativa. Potranno essere ammessi in sovrannumero, quindi senza dover sostenere nuovamente le prove selettive, i docenti “vincitori” che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione abbiano sospeso il corso oppure, coloro che, pur essendosi collocati in posizione utile rispetto ai posti messi a bando, non si siano iscritti al percorso.
Sono altresì ammessi in sovrannumero i soggetti che siano risultati nei precedenti cicli vincitori in più procedure e che quindi abbiano optato per altro ordine\grado di scuola e, infine, i soggetti che siano stati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito pur non collocandosi in posizione utile (c.d. idonei).
Tali candidati potranno iscriversi in sovrannumero prioritariamente presso l’università in cui hanno superato nei precedenti cicli le prove di selezione, salvo motivate deroghe che saranno gestite direttamente dagli atenei coinvolti”.

FAQ N. 22 

Possiedo già il titolo di specializzazione per un altro ordine\grado di istruzione. Posso usufruire di un’abbreviazione dei percorsi?

La risposta è affermativa. I docenti che hanno già conseguito il titolo di specializzazione in altro grado\ordine di scuola, potranno usufruire dell’abbreviazione del percorso purché risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito (vincitori) oppure siano ammessi in sovrannumero in quanto vincitori o idonei di precedenti cicli.
Pertanto, per usufruire dell’abbreviazione del percorso sarà comunque necessario superare le prove selettive e collocarsi in posizione utile rispetto ai posti messi a bando.
Le università potranno quindi esonerare, del tutto o in parte, i corsisti dalla frequenza degli insegnamenti previsti nell’ambito del corso mentre sarà comunque obbligatorio frequentare i laboratori ed effettuare il tirocinio poiché si tratta di attività specifiche che devono essere effettuate per ogni ordine\grado di scuola”.

FAQ N. 23 

Che anno accademico avrà il corso di specializzazione? È compatibile con la frequenza di un altro corso universitario (laurea, master, corso di perfezionamento)?

L’anno accademico di riferimento del corso di specializzazione Vii ciclo è il 2021\2022.
Niente impedisce al candidato di poter partecipare alle procedure di selezione. Il problema si presenterà eventualmente al momento dell’iscrizione al percorso, quando dovrà scegliere se frequentare il corso di specializzazione o rinunciarvi. 

Per rinunciare/congelare il percorso accademico incompatibile, si dovrà rivolgere agli Atenei”.

 FAQ N. 24 

Se ho già conseguito o conseguirò nello stesso anno accademico (2020\2021) un corso universitario, prima dell’immatricolazione al corso di specializzazione, cosa succede? Potrò effettuare una nuova immatricolazione al corso di specializzazione nello stesso anno accademico?

L’interpretazione pressoché totalitaria degli atenei è quella di considerare il divieto di iscrizione contemporanea a più corsi universitari nel senso di divieto di contemporanea ed effettiva frequenza. In tal caso, il fatto di aver conseguito e concluso un corso universitario non precluderebbe una successiva iscrizione a un altro corso, anche avente lo stesso anno accademico (si sono espresse in tal senso diverse università tra cui la Suor Orsola di Napoli, l’Università di Catania, quella di Palermo, di Messina, di Enna e quella di Urbino). Si veda a tal fine l’esplicativa FAQ dell’Università Suor Orsola.

Tuttavia, alcune università potrebbero ancora considerare il divieto in questione in senso “formale”, cioè nel senso di impedire l’immatricolazione a chi, nello stesso anno accademico, ha già conseguito un altro titolo accademico. A tal fine, è opportuno verificare gli eventuali impedimenti stabiliti dai rispettivi regolamenti di ateneo.
Si precisa che il conseguimento dei “corsi singoli” non comporta alcuna preclusione, non trattandosi di corsi volti al conseguimento di un titolo”.

FAQ N. 25 

Sono già inserito nella I fascia o  II fascia delle graduatorie provinciali. Oltre all’inserimento nell’elenco speciale dei docenti specializzati, mi spetta un punteggio aggiuntivo anche per la graduatoria relativa alla\e classi di concorso?

Si. Sia in I fascia che in II fascia, spetta un punteggio di 9 punti per i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno (anche se posseduto per ordine\grado diverso di scuola)”.

FAQ N. 26

Cosa studiare?

Il programma di studio è già stabilito dal DM 30 settembre 2011. Le università nei rispettivi bandi potranno definire e circoscrivere meglio il programma che sarà oggetto delle prove di accesso”. 

FAQ N. 27

Sono un docente inserito nelle GAE. Se conseguissi il titolo di specializzazione su sostegno, come potrei farlo valere?

In occasione dell’aggiornamento (triennale o annuale) delle graduatorie ad esaurimento potrà chiedere l’inserimento del titolo di sostegno ed essere quindi inserito nel relativo elenco di sostegno dal quale si attinge con priorità per le nomine su posto di sostegno. Nelle graduatorie a esaurimento non è prevista l’attribuzione dei 6 punti per i docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno”.

FAQ N. 28

Se conseguo il titolo di sostegno, come faccio a entrare di ruolo? Posso successivamente chiedere il passaggio su posto comune (classe di concorso)?

Una volta conseguito il titolo di specializzazione su sostegno, si potrà partecipare al concorso per posti di sostegno che sarà, appunto, riservato ai soli docenti specializzati. I docenti che entreranno di ruolo su sostegno sono soggetti al c.d. “vincolo quinquennale” non potendo chiedere trasferimento su “posto comune” prima che siano decorsi cinque anni.
Inoltre, il trasferimento su posto comune è subordinato al possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso (che a legislazione vigente può essere conseguita tramite il superamento delle prove concorsuali, ordinarie e straordinarie). Di conseguenza, in assenza di abilitazione su materia, il docente non potrà chiedere il trasferimento su posto comune”. 

FAQ N. 29

In cosa consiste la prima prova preselettiva?

Secondo il DM 92/2019 (richiamato dal DM 95/2020) il test PRESELETTIVO è costituito da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto. Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.
Le restanti domande verteranno sugli argomenti individuati dal DM 30 settembre 2011 ovvero: 

a. competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;

b. competenze su empatia e intelligenza emotiva;

c. competenze su creatività e pensiero divergente;

d. competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale zero punti. Il test ha la durata di due ore”. 

FAQ N. 30

In cosa consiste la seconda prova?

Secondo il DM 30 settembre 2011, la seconda prova consiste in una o più prove scritte ovvero pratiche. Saranno quindi le università a stabilire nei propri bandi la struttura della prova che potrà consistere in una o più prove scritte e\o pratiche”. 

FAQ N. 31

Se dovessi collocarmi in posizione utile per diversi ordini\gradi di istruzione, dovrò optare per uno solo di essi?

Sì. Il candidato che risulti in posizione utile su più ordini\gradi di scuola, dovrà optare per uno solo di esso in quanto non sarà possibile frequentare i corsi di specializzazione per più di un ordine\grado.
Tuttavia, in occasione dei successivi cicli potrà essere ammesso in sovrannumero per l’altro ordine\grado di scuola, non dovendo sostenere nuovamente le relative prove di accesso”.

FAQ N. 32

Per i 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, è sufficiente un’autocertificazione?

NO, come precisa la nota MIUR n. 3675 del 7 febbraio 2018 i CFU devono essere certificazioni esclusivamente dall’istituzione universitaria dove il percorso formativo è stato svolto e non può essere sostituita da mere certificazioni dello studente. Tale certificazione dovrà indicare gli insegnamenti e le attività formative svolte, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami e i crediti formativi acquisiti”.

FAQ N. 33

I CFU\esami integrativi necessari per l’accesso alle classi di concorso, devono essere certificati dall’istituzione universitaria?

NO, è sufficiente un’autocertificazione dello studente così come per tutti gli altri titoli, diversi dai 24 CFU”.

FAQ N. 34

La prova preselettiva verificherà anche le competenze in lingua straniera?

NO. Il riferimento alla verifica delle competenze linguistiche, previsto dal DM 30 settembre 2011, riguarda esclusivamente le competenze linguistiche in lingua italiana”.  

FAQ N. 35 

Non sono iscritto in nessuna graduatoria, posso partecipare al corso di specializzazione?

Sì, l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto non è condizione necessaria per accedere al corso. Potrai quindi accedere se sei in possesso dei requisiti di accesso prescritti dalla normativa (vedi FAQ precedenti)”.

FAQ N. 36 

La partecipazione al corso di specializzazione, è incompatibile con la futura partecipazione al concorso per posto comune?

NO in quanto si tratta di procedure distinte e separate. Se in possesso dei requisiti di accesso, potrai quindi partecipare a entrambe le procedure”.

FAQ N. 37 

Sono abilitato\a nella scuola primaria\infanzia. Se volessi concorrere per la scuola secondaria, quali sarebbero i requisiti richiesti?

Per poter partecipare per un certo grado\ordine di scuola è richiesto un titolo di studio che consenta di insegnare in quel grado\ordine di scuola più i 24 CFU nelle discipline e antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche.

Dunque i docenti abilitati nella scuola primaria\infanzia (anche tramite diploma magistrale ante 2001/2002) per poter concorrere nella scuola secondaria, devono possedere un titolo di studio che permetta di insegnare nella scuola secondaria (di I e\o di II grado). Come chiarito dalla nota n. 371182 del 13 agosto 2020, i candidati in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA.

FAQ N. 39

Quanto dura il corso? La frequenza è obbligatoria? Quante assenze posso fare? Quale sarà il calendario delle lezioni?
Il DM 30 settembre 2011 prevede una durata di almeno 8 mesi, nell’ambito del quale deve svolgersi anche il tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche per non meno di 5 mesi. Il calendario delle lezioni sarà pubblicato autonomamente da ciascun ateneo.
Secondo il DM 92/2019, le assenze sono consentite nella misura del 20% di ciascun insegnamento. Il recupero di tali ore di assenza avverrà tramite attività online predisposte dal titolare dell’insegnamento.
Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di presenza, senza riduzioni né recuperi”.

FAQ N. 40 

I docenti di ruolo che conseguano il titolo di specializzazione, come potranno utilizzarlo? 

I docenti di ruolo che conseguano il titolo di specializzazione nello stesso ordine\grado di istruzione, potranno richiedere il trasferimento su posto di sostegno.
I docenti di ruolo che conseguano il titolo di sostegno in un ordine\grado diverso di istruzione rispetto a quello di attuale titolarità, potranno richiedere il passaggio di ruolo. Questa seconda possibilità, stante l’attula ccni sulla mobilità, resta preclusa per i docenti specializzati ma non abilitati su materia (es: docente di scuola primaria, in possesso di titolo di specializzazione su sostegno per la scuola secondaria, ma non abilitato) perchè l’attuale ccni non consente di chiedere il passaggio di ruolo, senza che si abbia l’abilitazione su materia.
Resta ovviamente ferma la possibilità di partecipare alle ordinarie procedure concorsuali”. 

FAQ N. 41

Si possono integrare le graduatorie CON GLI IDONEI DI ALTRI ATENEI?

L’art. 4 comma 5 del DM dell’8 febbraio 2019, n 92 stabilisce che nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si può procedere ad integrarla con soggetti, collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri Atenei, che ne facciano specifica richiesta, a loro volta graduati e ammessi dagli Atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili. A tal fine, preso atto che la valutazione dei titoli di cui all’articolo 6, comma 8 del DM Sostegno del 30 settembre 2011 è demandata alle autonome scelte delle sedi, gli Atenei provvedono a rivalutare i titoli dei soggetti di cui al presente comma in conformità ai propri bandi”.

 

FAQ N. 42

Ho conseguito l’abilitazione all’estero e sono ancora in attesa di riconoscimento. Posso partecipare?

Il dm 92/2019 (ART. 3 COMMA 1) PREVEDE CHE L’AMMISSIONE CON RISERVA DEI CANDIDATI CHE, AVENDO CONSEGUITO IL TITOLO ABILITANTE ALL’ESTERO, ABBIANO PRESENTATO LA RELATIVA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO ALLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, ENTRO LA DATA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SPECIFICA PROCEDURA DI SELEZIONE”.

FAQ N. 43

Ho conseguito un titolo non abilitante all’estero (laurea\diploma). Posso partecipare?

Il DM 333 DEL 31 MARZO 2022 prevede che I candidati in possesso di titolo di studio non abilitante conseguito all’estero sono ammessi a partecipare alla selezione, previa presentazione del titolo, secondo le norme vigenti in materia di ammissione di studenti stranieri ai corsi di studio nelle Università italiane ed il titolo è valutato, ai fini dell’ammissione, dalla competente commissione esaminatrice nominata dall’ ateneo.

FAQ N. 44

É possibile partecipare alla selezione con riserva se non si possiedono i requisiti di ammissione previsti dal bando?

No, non sono ammesse iscrizioni con riserva. I titoli di accesso devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.

FAQ N. 45

Quanti sono i candidati ammessi alla prova orale? 

Sono ammessi alla prova orale tutti coloro che conseguono una votazione non inferiore a 21/30 alla prova scritta.

 

FAQ N. 46

Gli insegnanti di religione cattolica possono essere ammessi al corso?
In virtù di quanto chiarito nella Decisione 5686/2006 del Consiglio di Stato, non sono ammessi al corso gli insegnanti di Religione cattolica.

FAQ in aggiornamento (ultimo aggiornamento 11 Maggio 2022)

Decreto 92/2019
Decreto n. 333 del 31 marzo 2022
Allegato A  Tabella riassuntiva offerta formativa specializzazione sul sostegno

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