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TFA Sostegno: la prova preselettiva non si svolge se i candidati non superano il doppio dei posti messi a bando per ciascun ateneo/grado

Il DM 30 Settembre 2011 e il DM 92/2019 disciplina “il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” (c.d. TFA sostegno).

CORSI A NUMERO PROGRAMMATO
Il DM 30 Settembre 2011 prevede che si tratti di corsi sono a numero chiuso, la cui programmazione è definita annualmente dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base della programmazione regionale degli organici del personale docente della scuola e del fabbisogno specifico di personale specializzato per il sostegno didattico degli alunni con disabilità.

LE PROVE
La prova di accesso è predisposta da ciascuna università e si articola in:

  1. una prova preselettiva;
  2. una o più prove scritte ovvero pratiche;
  3. una prova orale.

PROVA PRESELETTIVA
La prova preselettiva è costituita da 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, fra le quali il candidato ne individua una soltanto.

Almeno 20 dei predetti quesiti sono volti a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana.

La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale O (zero) punti. Il test ha la durata di due ore.

QUANTI CANDIDATI SUPERANO LA PROVA PRESELETTIVA?
Il DM 92/2019 prevede che:

É ammesso alla prova [scritta e\o pratica], un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.

Pertanto se il numero di candidati non supera il doppio dei posti disponibili in ciascun ateneo per lo specifico grado\ordine, la prova preselettiva non avrà luogo.

AMMISSIONE DIRETTA ALLA PROVA SCRITTA
Accedono direttamente alle prove [scritta e orale…]:

  • I soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124,sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura.
  • I candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
  • I candidati che negli ultimi 5 anni di servizio abbiano svolto almeno 3 annnualità di servizio su posto di sostegno.

L’ammissione alle prove scritte avviene in sovrannumero cioè senza considerare il limite secondo cui sono ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. 

GRADUATORIA FINALE
La graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove scritta e\o pratica e orale purché siano superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli culturali e\o di servizio (valutabili al massimo 10 punti).

Non si tiene invece conto del punteggio della prova preselettiva. 

In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO AL CORSO
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei
precedenti cicli di specializzazione

  1. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  2. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  3. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
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