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TFA Sostegno IX ciclo: modalità di erogazione e assenze consentite. Si ritorna alla situazione pre-covid [FAQ Ufficiale]

Con nota del 10 aprile 2024 il MUR, in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute, ha emanato una nota contenente una serie di FAQ relative al percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità IX ciclo. DM 29.03.2024, n. 583.

Un’importante FAQ, la n. 6, fornisce chiarimenti in merito alla percentuale di assenze consentite. 

LE ASSENZE 
Il DM 92/2019 prevede che le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento (questa rappresenta una novità, visto che il DM 30 settembre 2011 prevede una percentuale di assenze del 10%, poi innalzata al 20% dal DM 92/2019). Il monte ore relativo sarà recuperato tramite attività on-line, predisposte dal titolare dell’insegnamento. Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste, senza riduzioni né recuperi.

LA NOTA MUR VALIDA PER IL VII E VIII CICLO
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), a seguito delle istanze proposte dai direttori dei corsi di specializzazione sul sostegno, aveva emanato la nota n. 17285 del 14/07/2022.

Esclusivamente per il VII ciclo (e poi prorogata anche per l’VIII ciclo) e in considerazione dell’attuale periodo post-pandemico, in cui è previsto il permanere di misure anti-contagio, ha accolto le ipotesi operative proposte dai direttori cercando di coniugare la qualità dell’offerta formativa con la salute pubblica.

In particolare si prevedeva:

  • L’ampliamento dal 20% al 25% della percentuale di assenze possibili per le lezioni relative agli insegnamenti trasversali.
  • Estensione alle ore di laboratorio, di tirocinio indiretto e TIC della percentuale di assenze pari al 25%.
  • Le ore di assenze riferite a tali attività dovranno essere recuperate tramite proposte formative decise dai singoli atenei.
  • Per le TIC è stata prevista la fruizione di una percentuale pari al 75% delle ore complessive, in modalità online. Il resto delle attività formative sarà erogato in presenza. 

IL DECRETO IX CICLO
L’art. 3 comma 2 del Decreto di attivazione del IX ciclo prevede che:

I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale, come stabilito dall’art. 18-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Pertanto:

  • Solo per gli insegnamenti è prevista la modalità telematica in misura non superiore al 20%.
  • Le attività di tirocinio e i laboratori si devono svolgere in modalità interamente convenzionale (in presenza).
  • La percentuale di assenza consentite per ciascun insegnamento è pari al 20% di ciascun insegnamento. Per il tirocinio e per i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste (art 3 comma 4 del DM 92/2019).

In altri termini, non trova più applicazione la nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 che era stata motivata dalla persistenza di misure anti-contagio,

Il punto è confermato dalla FAQ Ufficiale n. 6 che si riporta.

6) Ai sensi della nota MUR n. 17285 del 14 luglio 2022 la percentuale di assenze consentite per le ore di ciascun insegnamento era stata ampliata dal 20% al 25%. E tale flessibilità (25%) è applicata anche alle ore di assenza ai laboratori e tirocinio indiretto. Nel Decreto di quest’anno (Art. 3 comma 2) si parla di erogazione telematica limitata al 20% solo per gli insegnamenti. Si deve intendere che la nota dell’anno scorso non ha più valore?

La nota MUR del 14 luglio 2022 era motivata dalla persistenza di misure anti-contagio e lo scorso anno – in occasione delle risposte fornite alla S.V. con nota del 9 giugno 2023, prot. 10328 – il medesimo orientamento è stato confermato in relazione alle modifiche legislative intervenute in materia, che hanno determinato l’adozione posticipata rispetto al solito dei decreti di autorizzazione e di riserva dei posti. In riferimento all’a.a. 2023/2024, invece, occorre fare riferimento a quanto previsto dal comma 4, art. 3 del decreto ministeriale 92/2019.

DM 92/2019
VEDI LA NOTA MUR
VEDI LE FAQ MUR 2024

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