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TFA sostegno: esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi per i candidati con disabilità o invalidità


L’art 9 comma 2 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68 prevede che:

Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al sessantasei per cento“.

Pertanto, l’esonero spetta:

  • agli studenti con disabilità certificata (anche non grave, ai sensi dell’art. 3 comma 1)
  • agli studenti con invalidità pari o superiore al 66%

L’esenzione dal pagamento dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, non è subordinata ad alcuna condizione reddituale.

ESONERI PER INVALIDITÀ COMPRESA FRA IL 33% E IL 66%
Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a studenti con disabilità con invalidità compresa fra il 33% e il 66%.

ESONERO ANCHE DAI CONTRIBUTI PER L’ACCESSO E LA FREQUENZA DEL TFA SOSTEGNO?
Quanto detto in precedenza opera, a nostro avviso, anche con riferimento alla tassa di iscrizione e ai contributi per la frequenza del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, con la sola esclusione dell’imposta di bollo.

A tal fine le università, nei rispettivi bandi o in appositi avvisi, forniscono le indicazioni su come procedere.

In effetti molte università forniscono indicazioni in tal senso. Altre, pur non fornendo indicazioni specifiche nei bandi (o nelle FAQ), prevedono analoghe agevolazioni. Per questo motivo è sempre consigliabile informarsi con l’ateneo prima di procedere all’iscrizione\immatricolazione.

Infine, ci sono delle università che non riconoscono tali agevolazioni.

UNIVERSITÀ SUOR ORSOLA DI NAPOLI
Sono una persona con disabilità certificata oltre il 66% e mi sto accingendo a iscrivermi alle prove. Quali saranno i costi che dovrò sostenere?

  • Il candidato con una disabilità oltre il 66% (quindi anche colui che salterà la prova preselettiva in quanto disabile oltre l’80%) è tenuto in ogni caso a pagare la tassa di iscrizione alle prove come da art. 4 comma 1/B.
  • Il candidato con una disabilità oltre il 66% che risulterà vincitore a seguito della procedura di selezione o che si iscriverà come soprannumerario dovrà immatricolarsi pagando solo la marca da bollo da 16 euro e la tassa regionale per il diritto allo studio (in relazione all’ISEE – se intende produrlo – ma che non è obbligatorio presentare). In particolare, i soprannumerari disabili oltre il 66% dopo aver effettuato e completato la preiscrizione dovranno comunicare a questo indirizzo e-mail di cancellare la tassa di preiscrizione.

UNIVERSITÀ DI TORINO
Le persone con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 e comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono tenute al solo pagamento dell’imposta di bollo e della tassa S.I.A.E.

Le persone con un’invalidità tra il 50% e il 66% sono tenute al pagamento della sola prima rata, dell’imposta di bollo e della tassa S.I.A.E.

UNIVERSITÀ DI PALERMO
I candidati con disabilità pari o superiore al 66% ovvero con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 o 3 della L. 104/92, sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione (pari ad € 3.174,00) e della tassa regionale per il diritto allo studio (pari ad € 140,00).

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
I corsisti con riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell’art. 3, c. 1 L.104/92 e/o con
un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ai sensi del D. Lgs. n. 68/2012 avranno titolo all’esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dei contributi di iscrizione per la frequenza al corso. Il rimborso della 1^ rata versata all’atto dell’immatricolazione, ad esclusione della quota relativa all’imposta di bollo assolta in modo virtuale, verrà effettuato dietro presentazione dell’istanza presente al link alla pagina Home > Servizi, sezione Segreteria > Modulistica > Domanda rimborso tasse, https://www.unibg.it/sites/default/files/modulistica/domanda_rimborso_tasse.pdf corredata da una copia della certificazione attestante la percentuale di invalidità. La domanda di rimborso potrà essere consegnata presso lo sportello dell’Ufficio tasse negli orari di apertura o inoltrata via Ticket
con copia del proprio documento di identità.

UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA
Sono esonerati dal contributo di iscrizione al corso, ad esclusione dell’imposta di bollo di 16,00€, gli iscritti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%. Occorre segnalare nella procedura di immatricolazione lo stato di disabilità o invalidità ed essere in possesso di certificato della commissione medica da cui risulti la percentuale di invalidità.

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Sono esonerati dal pagamento della seconda rata (€ 1.700,00), coloro che all’atto dell’immatricolazione certifichino sulla piattaforma Esse3 la condizione di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 66%

LINK CAMPUS UNIVERSITY
Gli ammessi con disabilità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta fissa di bollo di 16 euro.

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Sono esonerati dal pagamento delle tasse i portatori di handicap con invalidità pari o superiore al 66%, che dichiareranno il loro status al momento della immatricolazione. Gli stessi sono comunque obbligatoriamente tenuti al versamento dell’importo pari a € 16,00, relativo all’imposta di bollo ed all’importo pari a € 74,00 relativo alla copertura assicurativa, per un totale di € 90,00. In tal caso, l’imposta di bollo e la quota riguardante la copertura assicurativa vanno comunque versate entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’immatricolazione.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Sono esonerati dalla quota di iscrizione gli studenti con documentata disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%. Sono altresì esonerati dalla tassa di iscrizione i figli dei titolari di pensione di inabilità ai sensi della Legge 30 marzo 1971 n. 118, art. 30. La richiesta di esonero deve essere presentata con la domanda di iscrizione.

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Le/I candidate/i con disabilità pari o superiore al 66% hanno diritto all’esonero dal pagamento del contributo di 150,00 euro per l’iscrizione alla prova. Per poter usufruire dell’esonero, all’atto dell’iscrizione alla prova dovranno dichiarare la disabilità e allegare il certificato rilasciato dall’ente competente, richiesto obbligatoriamente dal sistema. 

Le/Gli ammesse/i con disabilità pari o superiore al 66% sono esonerate/i dal pagamento della tassa di iscrizione e della tassa regionale, sono tenute/i esclusivamente al pagamento dell’imposta fissa di bollo di € 16.

UNIVERSITÀ MILANO BICOCCA
Sono esonerati dal contributo di iscrizione al corso, ad esclusione dell’imposta di bollo di 16,00€, gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%.

UNIVERSITÀ ROMA FORO ITALICO
Gli ammessi con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta fissa di bollo di 16 euro.

UNIVERSITÀ ROMA TRE
Gli ammessi con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e sono tenuti esclusivamente al pagamento dell’imposta fissa di bollo di 16 euro.

Elenco in aggiornamento

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