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TFA sostegno: Prova preliminare diventa preselettiva, esonero 3 anni di servizio sostegno, riapertura termini

È stato emanato il Decreto Interministeriale n. 90 del 7 Agosto 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca e del Ministero dell’Istruzione contenente Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.

L’articolo 2, comma 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 ha previsto che:

Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte”;

Questa modifica normativa ha richiesto l’emanazione di un Decreto attuativo chiamato a ridisciplinare le prove di accesso ai percorsi di specializzazione.

Il Decreto in questione modifica l’articolo 4 del Decreto MIUR 8 febbraio 2019, n. 92 trasformando la prova “preliminare”  in prova “preselettivo”. Di conseguenza il punteggio del test preselettivo non verrà più computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

Nel Decreto 92 viene inserito il comma 3 bis secondo cui:

Accedono direttamente alle prove  [scritta e orale…]i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124,sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.

Dunque accedono direttamente alla prova scritta (ed eventualmente a quella orale) i soggetti che negli ultimi 10 anni scolastici abbiano prestato almeno 3 anni di servizio su sostegno nello specifico grado nonché i candidati con disabilità grave di cui all’articolo 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali candidati, esonerati dalla prova preselettiva, saranno ammessi in soprannumero a partecipare alle prove successive, come del resto era già previsto per i i candidati con disabilità grave. In sovrannumero significa che l’ammissione alle prove scritte avverrà senza considerare il limite secondo cui sono ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi. I candidati con 3 anni di servizio su sostegno saranno quindi ammessi alle prove scritte al di là di tali limiti.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Viene aggiunto anche il comma 4 bis secondo cui la graduatoria degli ammessi ai corsi è formata, nei limiti dei posti messi a bando, sommando i risultati delle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettere b) e c) del “D.M. Sostegno” (prova scritta e orale), purché superate ciascuna col conseguimento di una valutazione non inferiore a 21/30, al punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli di cui al comma 8 del medesimo decreto.

Come suddetto il punteggio del test preselettivo non è computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.

In caso di parità di punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio di insegnamento sul sostegno nelle scuole. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso di candidati che non hanno svolto il predetto servizio prevale il candidato anagraficamente più giovane.

PARTECIPAZIONE IN UN SOLO ATENEO
I soggetti di cui al comma 3-bis possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado”

RIAPERTURA DEI TERMINI
Ai fini del presente decreto, gli Atenei riaprono i termini dei bandi per un periodo non inferiore a 15 giorni. Restano fermi i termini di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 28 aprile 2020, n. 41, decreto che fissa il calendario delle prove preselettive:

  • 22 settembre 2020 prove scuola infanzia;
  • 24 settembre 2020 prove scuola primaria;
  • 29 settembre 2020 prove scuola secondaria di I grado;
  • 1° ottobre 2020 prove scuola secondaria di II grado.

I corsi di cui al presente ciclo si concluderanno entro il 16 luglio 2021.

Vedi il Decreto

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