Una delle questioni sicuramente più dibattute e controverse è quella della frequenza del Tirocinio previsto nell’ambito dei percorsi di specializzazione per il conseguimento delle attività di sostegno, da parte delle tirocinanti in stato gravidanza.
Da un lato, infatti, vi sono le norme poste a tutela della salute della gestante e del nascituro bambino che impongono il divieto di adibire al lavoro le donne durante il periodo di congedo di maternità, dall’altro le norme che sanciscono la parità di trattamento e di opportunità anche nella partecipazione a concorsi pubblici.
In mancanza di una regolamentazione di carattere nazionale, alcune università hanno stabilito una regolamentazione molto stringente.
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
In tal senso l’Università di Bologna, il cui Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, nella seduta del 18 novembre 2015, ha deliberato in merito alle attività di tirocinio svolte all’interno degli istituti scolastici da studentesse in stato di gravidanza (Prot. n. 2027/2015).
Sulla base della normativa nazionale (D. Lgs. 151/2001 e D. Lgs. 81/2008) e delle “Linee guida per la tutela della maternità delle studentesse e delle altre lavoratrici equiparate dell’Ateneo” pubblicate dall’Università di Bologna nel mese di settembre 2015 – che confermano “il divieto di adibire le lavoratrici in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui vi sia esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino” e dispongono, quindi, “il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui esistano tali rischi” – si è proposto di regolamentare le diverse situazioni, considerando la presenza/assenza di rischi biologici (esposizione ad agenti biologici come Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, toxoplasma, varicella ecc.) e specifici (relativi alle mansioni svolte) e facendo anche riferimento agli orientamenti operativi adottati dal Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna :
1. Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso asili nido e scuole d’infanzia: è prevista l’astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio dall’inizio della gravidanza fino al settimo mese dopo il parto (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01).
2. Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole primarie e secondarie di I grado:
- in caso di rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia), è prevista l’astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio, pre-parto e post-parto per tutta la durata dell’epidemia nella scuola;
- nel caso particolare degli insegnanti di sostegno, oltre a quanto previsto nel punto a), se sussiste un rischio specifico, rappresentato da reazioni aggressive da parte dell’utente è prevista l’astensione obbligatoria pre-parto ed in presenza di un rischio di sollevamento bambini anche post-parto, da valutare caso per caso (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01).
3. A prescindere dal grado di scuola in cui si effettua il tirocinio, tutte le studentesse sono tenute ad astenersi nei seguenti periodi:
- congedo obbligatorio per maternità;
- gravidanza a rischio;
- cd. aspettativa facoltativa (ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità).
Pertanto sulla base di quanto detto, per l’Università di Bologna è preclusa la possibilità di effettuare il tirocinio durante tutto il periodo di maternità obbligatoria, durante il periodo di maternità anticipata per gravidanza a rischio e, infine, durante il periodo di “congedo parentale” (ex aspettativa facoltativa).
UNIVERSITÀ DI URBINO
Le candidate iscritte al corso sul sostegno sono tenute a dare informativa all’Università dell’eventuale stato di gravidanza, non appena accertato, al fine di consentire le opportune valutazioni in materia di rischio per la sicurezza e la salute delle stesse e del nascituro.
UNIVERSITÀ DI CATANIA
Anche il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione primaria dell’Università di Catania con Adunanza del 16 gennaio 2017 si pone sulla stessa linea dell’Università di Bologna, sebbene non si faccia esplicito riferimento ai tirocinanti del corso di specializzazione su sostegno, ma ci si riferisca genericamente al tirocinio curricolare.
Sulla base della normativa nazionale (D. Lgs. 151/2001 e D. Lgs. 81/2008) e in considerazione di specifici rischi biologici (esposizione ad agenti come Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, toxoplasma, varicella ecc.) e specifici (relativi alle mansioni svolte), e in analogia a quanto deliberato sull’argomento da altri Atenei, il dipartimento ha previsto quanto segue:
a) Le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso asili nido e scuole d’infanzia hanno obbligo di astensione dalle attività di tirocinio dall’inizio della gravidanza fino al settimo mese dopo il parto (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01).
b) Per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole primarie e secondarie di I grado:
- in caso di rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia ove rilevato nella scuola frequentata), è prevista l’astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio, pre-parto e post-parto per tutta la durata dell’epidemia nella scuola;
- nel caso particolare degli insegnanti di sostegno, oltre a quanto previsto nel punto a), se sussiste un rischio specifico, rappresentato da reazioni aggressive da parte dell’utente è prevista l’astensione obbligatoria pre-parto ed in presenza di un rischio di sollevamento bambini anche post-parto, da valutare caso per caso (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D.Lgs. 151/01).
c) A prescindere dal grado di scuola in cui si effettua il tirocinio, tutte le studentesse sono tenute ad astenersi nei periodi di congedo obbligatorio per maternità; di gravidanza a rischio. Possono accedere a richiesta alla aspettativa facoltativa di ulteriori sei mesi, trascorso il periodo di congedo obbligatorio per maternità. In ogni caso è fatta salva la possibilità di proseguire nella stessa struttura il tirocinio interrotto per le motivazioni di cui sopra, salvo decisione di cambiare struttura dove il rischio biologico non è presente. Eventuali accettazioni di rischio in relazione alla specifica tipologia di utenza, ove possibili e previsti dalle norme vigenti, vanno in ogni caso concordate con l’Ente in cui l’interessata svolge il tirocinio.
Data la particolarità della situazione è opportuno prendere contatto con l’Ufficio TFA dell’Ateneo di riferimento in modo da ottenere informazioni specifiche e aggiornate in merito alla regolamentazione prevista dall’Ateneo stesso.
“Linee guida per la tutela della maternità delle studentesse e delle altre lavoratrici equiparate dell’Ateneo”
Informativa Università di Urbino
Deliberazione Università di Catania, Dipartimento di scienze della formazione