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TFA Sostegno e requisiti di accesso: le università richiedono i 24 CFU; sindacati chiedono chiarimenti al Ministero

Il Decreto n. 583 del 29 marzo 2024 ha dato via all’attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA Sostegno).

In questo articolo ci concentriamo sulla questione relativa al requisito richiesto dei 24 CFU per quanto riguarda la scuola secondaria.

REQUISITI DI ACCESSO
Per quanto riguarda i requisiti di accesso, l’art. 3 del decreto 583 stabilisce che:

Ai fini dell’individuazione dei titoli di ammissione per l’iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi si rinvia all’art. 3, comma 1, e all’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale n. 92/2019.

Sostanzialmente per i requisiti di accesso si fa rinvio a quanto previsto dal decreto 92/2019, il quale a sua volta dispone che, ai sensi della normativa vigente, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli:

  • INFANZIA e PRIMARIA: per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell’infanzia e primaria, titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002;
  • SECONDARIA: per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell’ articolo 5 del decreto legislativo con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione;
  • ITP: I requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 59/2017 per i posti di insegnante tecnico – pratico sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.

Ebbene, per quanto riguarda la scuola secondaria, il decreto 92/2019 indica a sua volta come requisiti di accesso il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto legislativo 59/2017.

Senonché il Decreto 59/2017 (art. 5), nella sua formulazione originaria richiedeva il possesso dei 24 CFU e in particolare richiedeva il possesso congiunto dei seguenti requisiti: 

  • Laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
  • 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche

Il Decreto 59/2017 (art. 5 comma 1), con la riforma del reclutamento (decreto 36/2022) e successive modifiche è stato però recentemente modificato e nella sua formulazione attuale non richiede più il possesso dei 24 CFU.

Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.

In sostanza, l’attuale formulazione del decreto 59/2017 a cui da ultimo rinvia il decreto di attivazione del IX ciclo non richiede più i 24 CFU in quanto la riforma del reclutamento ha previsto dei nuovi requisiti di accesso per i concorsi. 

Il decreto di attivazione del TFA IX ciclo sembra però non aver tenuto conto di tale circostanza, limitandosi a richiamare la previgente normativa, ma senza considerare che la normativa richiamata è stata recentemente modificata. 

I BANDI DELLE UNIVERSITÀ
In questi giorni le università stanno pubblicando i primi bandi per l’accesso ai percorsi e stanno richiedendo, oltre al possesso del titolo di studio, anche i 24 CFU di cui al D.M. n. 616/2017 conseguiti entro il 31 ottobre 2022 ai sensi della L. 79/2022.

A tal fine è richiesta la certificazione unica rilasciata da Istituzione universitaria o accademica.

I bandi delle università, almeno quelli finora pubblicati, richiedono i 24 CFU anche per chi, avendo i 3 anni di servizio svolti su posto di sostegno negli ultimi 5 anni, accede direttamente ai corsi di specializzazione (senza selezione).

CONSIDERAZIONI
La richiesta dei 24 CFU di fatto ripristina la situazione ante decreto 92/2019 riservando l’accesso al TFA solamente a chi è in possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:

  • abilitazione all’insegnamento oppure
  • titolo di studio (eventualmente comprensivo dei CFU/esami integrativi richiesti per l’accesso alla classe di concorso) + 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre (quest’ultimo requisito andrebbe nel tempo ad esaurimento, visto che non possono più essere conseguiti). 

Ricordiamo che fino al 2019, l’accesso al TFA era riservato ai soli docenti abilitati. 

Non entriamo nel merito delle scelte politiche relative ai requisiti di accesso. Tuttavia non possiamo che constatare la totale assenza di chiarimenti da parte dei ministeri competenti (MUR e MIM). Ammesso che l’intento sia quello ripristinare la situazione ante 2019, riservando di fatto l’accesso ai soli docenti abilitati, il decreto di attivazione del TFA avrebbe dovuto definire ex novo i requisiti di accesso. 

Invece, i bandi così come formulati, rischiano di soccombere di fronte ai numerosi ricorsi in quanto la normativa richiamata (art. 5 comma 1 D.lgs 59/2017) non richiede più il possesso dei 24 CFU.

LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI DEI SINDACATI
La Gilda Insegnanti fa sapere che, nel corso dell’incontro avuto il 3 aprile con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono stati richiesti chiarimenti in riferimento ai requisiti di accesso (art 5 del DM 59/2017) per il TFA di sostegno e, in particolare, in merito alla possibilità di ritenere possibile l’accesso anche i neolaureati in possesso del solo titoli di studio (senza i 24 CFU).

Sempre la Gilda UNAMS fa sapere che, vista la delicatezza dell’argomento, l’amministrazione si è riservata di rispondere successivamente.

VEDI IL DECRETO 583/2024
VEDI IL DECRETO 92/2019
VEDI IL REPORT DELLA GILDA UNAMS

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