Il congelamento del corso consiste nella “sospensione” di un corso con conseguente possibilità di iscrizione ai successivi cicli in soprannumero (senza cioè bisogno di sostenere nuovamente le procedure di selezione).
Il DM 92/2019 prevede che:
Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione deinprecedenti cicli di specializzazione
abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.
Il DM 92/2019 ha sostanzialmente previsto che il “congelamento” della posizione in graduatoria è una condizione normata dai decreti istitutivi del corso e non dipende dall’Ateneo gestore del corso (vedi avviso Università di Cassino), per cui non sono necessarie richieste di congelamento. Il punto è confermato anche dall’Università di Enna.
Sono risultata idoneo nelle precedenti edizioni, posso congelare la mia posizione e iscrivermi al VIII ciclo?
non è prevista una procedura di “congelamento”. Dopo avere superato tutte le prove si acquisisce lo status di idoneo. Se un eventuale decreto ministeriale per il VIII ciclo conterrà gli stessi termini di partecipazione dell’attuale, potrà iscriversi al Corso come soprannumerario.
Di regola, gli idonei dei cicli precedenti potranno essere ammessi in sovrannumero presso lo stesso ateneo in cui hanno svolto le prove di ammissione al corso.
L’ammissione in altri atenei potrà essere prevista solo nel caso di “motivate deroghe” (ad esempio: gravidanza o grave malattia comprovata e documentata) che comunque saranno gestite dagli atenei coinvolti (di norma è necessario sia il nulla osta dell’università dove sono state svolte le prove, sia la disponibilità ad accogliere il corsista da parte dell’altro ateneo).