La partecipazione al corso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità (c.d. TFA sostegno) è aperta anche ai docenti di ruolo. Il DM 92/2019, infatti, non preclude l’accesso ai docenti che hanno già in essere un contratto a tempo indeterminato. I requisiti di accesso per i docenti di ruolo sono i medesimi previsti per gli altri candidati.
REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA
Per la scuola secondaria potranno partecipare i candidati in possesso di uno dei seguenti requisiti alternativi:
- Titolo di abilitazione nello specifico grado (I grado, II grado).
- Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado (laurea + eventuali esami\CFU richiesti per accedere alla classe di concorso) + 24 CFU.
- Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado + abilitazione in altro grado\ordine di scuola.
Per i docenti ITP (insegnanti tecnico pratici) è sufficiente il possesso del relativo titolo di studio, essendo esonerati, almeno fino al 2024\2025 dal requisito dei 24 CFU.
Per quanto riguarda i docenti di ruolo, essendo già abilitati quantomeno nella propria classe di concorso di titolarità, ai fini della partecipazione sarà sufficiente il possesso del titolo di studio idoneo ad insegnare una classe di concorso dello specifico grado (I grado \ II grado).
REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
- L’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
- Il diploma di magistrale abilitante e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, in tutti i casi conseguiti entro l’anno scolastico 2001\2002.
COME POTRANNO UTILIZZARE IL TITOLO I DOCENTI DI RUOLO
SPECIALIZZAZIONE SU STESSO GRADO\ORDINE DI ISTRUZIONE E TRASFERIMENTO
I docenti che conseguono il titolo di specializzazione su sostegno sullo stesso ordine\grado di scuola di attuale titolarità possono richiedere il trasferimento da posto comune a posto di sostegno. In tal caso, qualora la domanda di trasferimento venga accolta, saranno soggetti al c.d. “vincolo quinquennale su posto di sostegno” che non consente di presentare una nuova domanda di trasferimento su posto comune prima che siano decorsi 5 anni.
Il docente potrà inoltre presentare annualmente domanda di utilizzazione su posto di sostegno, essendo questo uno dei casi in cui è possibile richiedere l’utilizzazione (quest’ultima, a differenza del trasferimento, rappresenta un movimento annuale che non comporta per il docente alcun vincolo). Analogamente, il possesso del titolo di specializzazione consente anche di richiedere, in presenza dei requisiti richiesti, anche l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno.
N.B.: in alcuni casi vi è la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria anche in assenza del titolo di specializzazione. Tuttavia, il possesso del titolo di specializzazione consente di avere priorità nelle operazioni di assegnazione.
SPECIALIZZAZIONE SU DIVERSO GRADO\ORDINE DI ISTRUZIONE E PASSAGGIO DI RUOLO
I docenti che conseguiranno il titolo su altro grado\ordine di scuola, potranno richiedere il passaggio di ruolo. Ad esempio, il docente titolare su primaria che consegua il titolo su secondaria di I grado, potrà richiedere il passaggio di ruolo su secondaria di I grado richiedendo però esclusivamente posti di sostegno. Ciò è sicuramente vero nel caso in cui il docente sia in possesso di abilitazione nel relativo grado\ordine di scuola richiesto.
Nel caso in cui invece manchi il relativo titolo di abilitazione su materia\posto comune, si renderà necessario un aggiustamento da parte del Ministero considerando che per la prima volta, con il IV ciclo TFA che si è concluso nel 2020, si sono specializzati i primi docenti “non abilitati su materia”. Per la prima volta quindi si pone il problema di docenti titolari su un certo grado\ordine di scuola, in possesso di titolo di specializzazione su altro ordine\grado ma privi di abilitazione su materia. L’annuale ordinanza ministeriale sulla mobilità attesa nelle prossime settimane dovrebbe chiarire anche questo punto.
CONCORSO
I docenti di ruolo, così come tutti gli altri docenti specializzati, potranno partecipare ai concorsi banditi su posti di sostegno riservati ai soli docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione.
La spendibilità del titolo di sostegno: concorso, graduatorie, MAD
TFA SOSTEGNO: cosa studiare?