Il Decreto 333 del 31 Marzo 2022 ha previsto l’attivazione del VII ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (comunemente denominato TFA sostegno).
Le modalità di espletamento delle prove di accesso predisposte dagli atenei con propri Bandi (che saranno emanati nei prossimi giorni) e costituite da un test preselettivo, una o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, nonché gli aspetti organizzativi e didattici del corso di specializzazione per le attività di sostegno, sono disciplinati ai sensi del d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 e del D.M. 7 agosto 2020, n. 90.
Pertanto, per quanto non stabilito specificatamente dal nuovo Decreto 333 occorre fare riferimento a quanto previsto dal d.m. 8 febbraio 2019, n. 92 così come modificato del D.M. 7 agosto 2020, n. 90, entrambi citati in premessa.
TEST PRESELETTIVO
Sulla base del richiamato DM 90/2020 è stato modificato il testo originario dell’articolo 4 del Decreto MIUR 8 febbraio 2019, n. 92 trasformando la prova “preliminare” in prova “preselettiva”. Di conseguenza il punteggio del test preselettivo non viene più computato ai fini della predisposizione della graduatoria degli ammessi al corso.
CANDIDATI CON 3 ANNUALITÀ DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
I requisiti di ammissione sono stabiliti dal d.m. n. 92/2019 così come modificato dal Decreto-Interministeriale n.90 del 7/08/2020. In particolare il comma 3 bis dell’art. 4 prevede che:
3-bis. Accedono direttamente alle prove [SCRITTE\PRATICHE] di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all’articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.
Dunque accedono direttamente alla prova scritta i soggetti che negli ultimi 10 anni scolastici abbiano prestato almeno 3 anni di servizio su sostegno nello specifico grado nonché i candidati con disabilità grave di cui all’articolo 20, comma 2-bis della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ciò in attuazione dell’art 2 comma 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 secondo cui, a decorrere dal V ciclo, i soggetti che nei 10 anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno sullo specifico grado, accedono direttamente alle prove scritte.
AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO
Tali candidati, esonerati dalla prova preselettiva, saranno ammessi in soprannumero a partecipare alle prove successive, come del resto era già previsto per i i candidati con disabilità grave.
L’ammissione in sovrannumero significa che tali docenti saranno ammessi alla prova scritta al di là del limite corrispondente al doppio dei posti banditi dall’ateneo per il relativo grado\ordine di scuola.
Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi.
PARTECIPAZIONE IN UN SOLO ATENEO
I suddetti soggetti che accedono direttamente alle prove scritte possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado.
Infatti, mentre le prove preselettive sono calendarizzate in un’unica data nazionale per lo stesso grado\ordine di scuola, proprio per non consentire la partecipazione in più atenei, le prove scritte vengono calendarizzate in date differenti da parte di ciascun ateneo.
Proprio allo scopo di impedire la partecipazione in più atenei, che risulterebbe discriminante per coloro che, dovendo fare anche la prova preselettiva hanno la possibilità di partecipare in un solo ateneo, il Decreto-Interministeriale n.90 del 7/08/2020 ha espressamente stabilito che “I soggetti di cui al comma 3-bis possono presentare istanza di partecipazione in un solo ateneo per ciascuna delle distinte procedure di selezione concernenti la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado”.