Il DM 30 settembre 2011 prevede per il percorso di specializzazione per le attività didattiche di sostegno, una durata di almeno 8 mesi, nell’ambito del quale deve svolgersi anche il tirocinio diretto presso le istituzioni scolastiche per almeno 5 mesi.
Già con la nota del 28 gennaio 2021, il Ministero dell’Università e della Ricerca, anche a seguito di confronto con il Ministero dell’istruzione, con il quale si è convenuto di dover garantire la conclusione del V ciclo 2019-2020 entro il suddetto termine (16 luglio 2021), visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, aveva ritenuto di prevedere una deroga sia per i tirocini, che potranno avere durata inferiore ai 5 mesi, ma non potranno essere riconosciute attività pregresse, sia per l’intero corso, che potrà avere una durata inferiore agli 8 mesi.
Con il DM 139 del 4 febbraio il Ministero dell’Università ha confermato che, esclusivamente per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno del V ciclo 2019/2020, lo svolgimento del tirocinio diretto potrà avere una durata inferiore a cinque mesi, e conseguentemente l’intero corso potrà avere una durata inferiore ad otto mesi. Gli atenei assicureranno lo svolgimento del numero totale di ore e l’acquisizione dei CFU previsti ex lege.
Resta ferma la data, fissata dal d.m. 28 aprile 2020, (prot. n. 41), di conclusione del corso di specializzazione entro il 16 luglio 2021.