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TFA sostegno: corsi per idonei cicli precedenti potranno partire prima; ammissione in soprannumero presso lo stesso ateneo salvo motivate deroghe

É stato pubblicato il Decreto n. 483 del 29 marzo 2024 di attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA Sostegno). 

Come di consueto il decreto prevede che gli idonei dei precedenti cicli potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione in sovrannumero.

I soggetti di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92, potranno essere ammessi direttamente al corso di specializzazione, esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga, che sarà gestita direttamente tra le istituzioni universitarie, mediante apposite convenzioni”.

CHI SONO GLI IDONEI?

Sono considerati idonei coloro che nei precedenti cicli di specializzazione:

  • avendo superato tutte le prove previste, siano stati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito pur non collocandosi in posizione utile;
  • siano risultati vincitori in più procedure e che quindi abbiano optato per altro ordine\grado di scuola;
  • siano risultati  vincitori ma abbiano sospeso il corso o semplicemente non si siano iscritti al percorso.

AMMISSIONE IN SOVRANNUMERO
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del DM 92/2019 (Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni), i soggetti in questione potranno essere ammessi in soprannumero, quindi senza dover sostenere nuovamente le prove selettive e al di là del numero di posti messi a bando da ciascuna università.

Pertanto gli idonei dei cicli precedenti potranno essere ammessi in sovrannumero presso lo stesso ateneo in cui hanno svolto le prove di ammissione al corso.

L’ammissione in altri atenei potrà essere prevista solo nel caso di “motivate deroghe” (ad esempio: gravidanza o grave malattia comprovata e documentata) che comunque saranno gestite dagli atenei coinvolti (di norma è necessario sia il nulla osta dell’università dove sono state svolte le prove, sia la disponibilità ad accogliere il corsista da parte dell’altro ateneo).

QUANDO PARTIRANNO I CORSI PER GLI IDONEI
L’art. 1 comma 8 del Decreto 694 del 30 Maggio 2023 dispone che:

Gli atenei possono attivare i corsi in parola, anche prima che sia conclusa la fase di selezione per l’ammissione al ciclo IX, esclusivamente per i candidati che ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto ministeriale 8 febbraio 2019, n. 92 sono ammessi direttamente al corso di specializzazione, secondo le modalità stabilite dalle singole università, restando fermi i termini di conclusione di cui all’art. 1, comma 6, del presente decreto”.

Questo significa che per quanto riguarda i corsi per gli idonei le università possono (se vogliono) attivare i corsi prima che siano concluse le selezioni per l’ammissione del IX ciclo.

VEDI IL DECRETO 583 DEL 29 MARZO 2024
VEDI IL DM 92/2019

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