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sabato, Dicembre 7, 2024
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TFA sostegno: chiarimenti sul tirocinio diretto e indiretto

DURATA DEL CORSO
Il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (meglio conosciuto come TFA sostegno) consiste in 60 crediti formativi universitari (CFU), da acquisire in non meno di otto mesi. Per quanto riguarda i corsi di cui al VII ciclo dovranno concludersi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali, entro il 30 giugno 2023.

IL TIROCINIO
Nell’ambito del corso, è previsto un tirocinio per complessive 300 ore corrispondenti a 12 CFU articolato in tirocinio diretto e tirocinio indiretto. Per le ore di tirocinio non è previsto il riconoscimento dei crediti.

La relazione sull’esperienza professionale di tirocinio consistente in una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni, sarà oggetto dell’esame finale.
Il tirocinio si articola in:

  • Diretto (150 ore).
  • Indiretto (150 ore). 
    tirocinio

TIROCINIO DIRETTO
Il tirocinio diretto è da espletarsi in non meno di 5 mesi e viene effettuato presso le istituzioni scolastiche; è seguito dal tutor dei tirocinanti scelto tra i docenti dell’istituzione scolastica. Esso deve svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificate per ordine\grado di scuola.

Il tirocinio deve aver luogo in una scuola da individuare, in base alla disponibilità, tra quelle accreditate dagli Uffici Scolastici Regionali. In alternativa, il tirocinio può essere svolto in una scuola anche non accreditata, ma in cui il corsista svolge servizio di insegnamento con contratto fino al termine delle lezioni (ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.M. 93 del 30 novembre 2012). L’accoglimento del tirocinante è subordinato alla disponibilità dei tutor dei tirocinanti.

Le attività  di  Tirocinio  diretto  possono  prevedere   modalità operative basate su “progettualità”  proposte  dagli  Atenei  ovvero dalle istituzioni scolastiche. Le  progettazioni  sono  coerenti  con  le  finalità  del   percorso formativo di specializzazione  per  le  attività  di  sostegno,  con particolare attenzione alla crescita  professionale  degli  operatori attivi nelle Istituzioni coinvolte nel processo. Il tutor dei tirocinanti è un docente individuato fra coloro che prestano servizio presso l’istituzione scolastica sede del tirocinio diretto. È individuato sulla base della disponibilità, del curriculum, di incarico di insegnamento per non meno di 7 anni, e secondo le priorità di seguito indicate:

  • docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto di sostegno, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio;
  • docente in servizio con contratto a tempo indeterminato, specializzato per le attività di sostegno, incaricato su posto comune o disciplinare, con non meno di 5 anni di anzianità di servizio su posto di sostegno (ruolo o pre-ruolo);

Secondo le Linee Guida fornite dall’Università di Bari e dall’Università di Pisa, sono fasi fondamentali del tirocinio diretto: a) la preparazione; b) l’osservazione; c) la partecipazione attiva.

a) Preparazione:

  • riflessioni su questioni di ordine generale riferite al tirocinio in quanto tale; finalità, obiettivi, articolazione, impostazione metodologica, strumenti, modalità di interazione con il tutor, etc.;
  • riflessioni su questioni di ordine generale riferite alla funzione del sostegno;
  • organizzazione della scuola rispetto alla presenza di alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
  • finalità e obiettivi della didattica inclusiva;
  • normative di riferimento;
  • funzioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; rapporti con le famiglie, con l’Ente locale, con il privato-sociale, con l’ASL; sistema e organizzazione dell’assistenza specialistica, etc.;
  • socializzazione con tutte le figure dell’istituzione scolastica (dirigente, insegnanti curricolari, docente di sostegno, personale ATA, etc.), con la sezione classe e con l’alunno disabile con cui dovrà interagire;
  • condivisione con il tutor del tirocinante del progetto formativo riguardante il tirocinante stesso, redatto in accordo con l’istituzione accademica;
  • presa in esame di tutta la documentazione riguardante l’alunno: certificazioni, programmazioni, elaborati prodotti, valutazioni (nel pieno rispetto della privacy).

b) Osservazione:

  • osservazione guidata delle attività svolte in sezione/classe, mirata all’individuazione e all’analisi delle strategie educative e didattiche, nonché dei diversi stili e metodi adottati dal docente di sostegno che possano consentire allo specializzando di elaborare in seguito quelli propri;
  • osservazione durante lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali e delle altre strutture, in particolare, durante l’elaborazione, l’attuazione, la verifica e la valutazione del PAI e dei PEI
  • osservazione dell’alunno disabile relativamente agli aspetti comportamentali, relazionali, cognitivi e alle modalità di integrazione e di inclusione;
  • osservazione delle dinamiche relazionali nel contesto della sezione/ classe e valutazione delle loro ricadute sugli interventi educativi;
  • individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’alunno (competenze, abilità, area prossima di sviluppo, etc.) sulla base dei quali si definisce l’intervento educativo e didattico;
  • osservazione della struttura scolastica rispetto alla funzionalità, accessibilità e fruibilità:
    • dell’aula;
    • degli spazi interni ed esterni dell’istituto scolastico;
    • della strumentazione in dotazione alla scuola (presenza di tecnologie assistive, di strumenti multimediali e/o tradizionali);
    • dell’edificio scolastico (posizione urbanistica centrata/decentrata; raggiungibilità e accessibilità; presenza/interventi di rimozione di barriere architettoniche, etc.); 
  • osservazione dell’organizzazione dei rapporti con la famiglia dell’alunno disabile, con la ASL, con l’Ente locale, con gli operatori dei servizi psico-socio-assistenziali, con le realtà del territorio nelle forme di collaborazione a vantaggio degli alunni disabili (strumenti progettuali dedicati all’inclusione scolastica ivi compresi i progetti globali e di vita, e in ogni negozio giuridico come i protocolli di intesa e le convenzioni con associazioni di volontariato, privato-sociale, etc.

c) Partecipazione attiva:

  • affiancamento e collaborazione nella compilazione di un P.E.I. apprezzando la valenza dell’uso dell’ICF;
  • affiancamento e collaborazione nella progettazione, realizzazione e verifica di interventi didattici rivolti all’alunno disabile all’interno della classe, definiti secondo obiettivi di apprendimento minimi o differenziati;
  • elaborazione, programmazione, realizzazione e verifica di interventi didattici rivolti all’alunno disabile all’interno della classe, in adempimento alle indicazioni del PEI, anche con l’uso di tecnologie applicate alla didattica speciale;
  • uso di prompt e sussidi in relazione alla specificità del deficit psichico, sensoriale, motorio;
  • valutazione dei tempi di apprendimento dell’alunno disabile in relazione alle condizioni soggettive e oggettive osservate e agli obiettivi prefissati;
  • selezione, scelta e uso di strumenti, anche informatici (software e hardware) e di materiali didattici che favoriscano e facilitino l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze ;
  • verifica della funzionalità e dell’efficacia degli strumenti e dei materiali adottati, ponendo in relazione i risultati raggiunti con i risultati attesti;
  • analisi dei materiali didattici compresi i libri di testo, riduzione della complessità, facilitazione della fruibilità di mezzi e strumenti funzionali all’inclusione;
  • annotazione delle attività svolte durante l’espletamento del tirocinio sull’apposito registro, riportando brevemente attività, osservazioni e riflessioni, che costituiranno il materiale di cui avvalersi anche per sviluppare la relazione finale.

Le indicazioni fornite dai diversi atenei non sono però perfettamente coincidenti. Ad esempio, per l’Università di Foggia, la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali; alle commissioni, ai gruppi di lavoro, all’elaborazione di materiale didattico, alla progettazione di unità di apprendimento sono attività rientranti nell’ambito delle 25 ore di tirocinio scolastico indiretto (25 ore con il Tutor scolastico).

TIROCINIO INDIRETTO
Il tirocinio indiretto comprende attività di supervisione da parte dei docenti del corso ovvero dei docenti dei laboratori e dei tutor dei tirocinanti, rispettivamente presso gli atenei e presso le sedi di tirocinio.

In particolare tali attività riguardano:

  1. Rielaborazione personale (in parte con il Tutor scolastico del tirocinante):
    • riflessione sul proprio coinvolgimento emotivo nel rapporto con l’alunno con disabilità;
    • riflessione sulla percezione di sé e del proprio ruolo come futuro insegnante di sostegno;
    • riflessioni sulle motivazioni della scelta professionale messe alla prova nell’esperienza di tirocinio;
    • riflessione sulle competenze acquisite durante le attività condotte a scuola in rapporto alle metodologie e tecniche di intervento approfondite nelle lezioni teoriche e sperimentate nei laboratori del percorso formativo di specializzazione;
    • acquisire consapevolezza del raccordo tra l’esperienza di tirocinio diretto e quanto studiato;
    • riflessione critica sulle proprie scelte professionali e sulla loro evoluzione alla luce
      dell’esperienza di tirocinio effettuate.
  2. Supervisione (con il Tutor coordinatore):
    • riflessione sul percorso di professionalizzazione effettuato nell’attività di tirocinio;
    • autoconsapevolezza di aver maturato una professionalità critica e riflessiva, capace, cioè, di interrogarsi continuamente sul proprio operato, sulle dinamiche personali in gioco e sulla molteplicità di fattori che influenzano la situazione di insegnamento- apprendimento (tipologia di handicap, ambiente di vita, contesto scolastico, dinamiche interpersonali, contenuti disciplinari);
    • progettazione e stesura della relazione finale di Tirocinio.
  3. Applicazione didattica T.I.C
    • attività pratica sull’utilizzo delle nuove tecnologie applicate alla didattica speciale con
      l’utilizzo di metodologie/strategie didattiche/software specifici;
    • realizzazione di un prodotto multimediale che rappresenti un’unità di apprendimento su un caso, preferibilmente quello di cui il candidato abbia fatto esperienza nell’ambito delle attività di tirocinio diretto, costruita in base ad obiettivi definiti nel PEI.

ASSENZE
Come stabilito dal D.M. 8 febbraio 2019, n. 92, art. 3, comma 4, “Per il tirocinio e i laboratori vige l’obbligo integrale di frequenza delle attività previste”.

Tuttavia,  la nota n. 17285 del 14/07/2022 ha previsto: 

  • L’ampliamento dal 20% al 25% della percentuale di assenze possibili per le lezioni relative agli insegnamenti trasversali.
  • Estensione alle ore di laboratorio, di tirocinio indiretto e TIC della percentuale di assenze pari al 25%.

Le ore di assenze riferite a tali attività dovranno essere recuperate tramite proposte formative decise dai singoli atenei. Si veda questo articolo per un approfondimento.

Di seguito alcune utili FAQ relative allo svolgimento del tirocinio
FAQ UNIVERSITÀ DI VERONA

B.2. Se si è incaricati sul sostegno, è possibile svolgere il tirocinio su uno degli alunni affidati?

E’ possibile ma l’orario non può coincidere con quello di servizio. Il tirocinio va effettuato in un tempo extra lavorativo.

B.3. Il tutor di tirocinio presso la scuola accogliente deve essere sempre presente durante le 150 ore?

Non è necessario, ma è fondamentale che le attività di tirocinio siano concordate con il proprio tutor sulla base di un progetto. Non è neppure necessario che il tutor operi come insegnante di sostegno nella classe frequentata dall’alunno scelto per il proprio tirocinio.

FAQ UNIVERSITÀ DI PALERMO

si può utilizzare il monte ore di 150 ore per diritto allo studio per effettuare il tirocinio diretto?

Non vi sono motivi ostativi, in generale, per poter fruire delle ore studio per effettuare il tirocinio (in quanto il tirocinio diretto rientra nel percorso formativo). E’ chiaro che potrà essere necessario fornire al proprio datore di lavoro una documentazione giustificativa , che dovrà essere rilasciata via via dall’istituto scolastico ove si svolge il tirocinio. Si consiglia, tuttavia, di informare il proprio datore di lavoro che le ore studio verranno usufruite per lo svolgimento del tirocinio, al fine di evitare incomprensioni.

Si può effettuare una parte del tirocinio diretto in classe in presenza dell’alunno disabile ma in assenza del tutor? Io posso effettuare il tirocinio soltanto il venerdì, giorno in cui la tutor ha soltanto 3 ore in orario; posso rimanere con il ragazzo disabile altre due ore in classe anche se la tutor va via ed effettuare 5 ore anziché 3 in quel giorno?

Non vi sono norme che vietano la permanenza in classe in presenza dell’alunno disabile anche in assenza del tutor accogliente e che le relative ore svolte possano essere conteggiate purché ci sia un insegnante di sostegno (diversa dal tutor accogliente) che attesti la presenza.

Si può svolgere il tirocinio diretto contemporaneamente in due scuole, essendo in servizio presso entrambe ed essendo entrambe le scuole accreditate?

NO. La Convenzione deve essere stipulata con un solo istituto scolastico.

Possono essere considerate ore di tirocinio diretto – così come è sempre avvenuto sia all’interno dei corsi SISSIS che dei corsi TFA – anche quelle corrispondenti all’accesso alla documentazione degli alunni cosiddetti “H”, all’attività didattica altra rispetto a quella in classe quale la partecipazione agli ordini collegiali, ai GLIS , preparazione, visione e valutazione dei test/prove da somministrare all’alunno “H”, osservazione dei locali, ecc.?

SI. Tali attività possono rientrare nel progetto formativo (con particolare riguardo ai GLIS) ma per non più di 10 ore complessive di tirocinio diretto (all’interno delle 150 ore previste).

Si può seguire l’alunno “H” di cui si è docenti per la classe di propria specializzazione e fuori dalle proprie ore di servizio?

SI. Purché tale attività sia svolta fuori l’orario di servizio, sia concordata con il tutor accogliente, purché sia presente un altro docente specializzato.

C’è un limite di ore settimanali per il tirocinio (monte ore massimo /minimo)?

NO. Si precisa tuttavia che altre attività possono rientrare nel progetto formativo (con particolare riguardo ai GLIS) ma per non più di 10 ore complessive di tirocinio diretto (all’interno delle 150 ore previste).

Ho un incarico per 5 ore di sostegno iniziato il 20/11/2014 e con termine il 16/05/2015; è possibile sia considerato valido come tirocinio diretto pur se con scadenza a maggio?

NO. Non sono ammessi riconoscimenti di crediti (anche quindi per il tirocinio) dal D.M. 30/9/2011.

Le ore curriculari svolte nella classe dove si ha l’alunno H e il tutor possono essere conteggiate come tirocinio diretto?

NO. Il tirocinio deve essere svolto al di fuori dell’orario di servizio.

Vorrei sapere se è possibile fare le ore di tirocinio diretto su due bambini disabili (il tutor individuato segue due casi per un totale di 18 ore settimanali) Chiedo ciò in quanto ho già individuato il tutor e, poiché lavoro al Nord, sarebbe troppo complesso riuscire a effettuare tutte le 150 ore svolgendo il tirocinio solo un unico caso (le ore settimanali da svolgere sarebbero troppo poche).

SI. Tuttavia se si osservano due alunni disabili, bisogna elaborare due progettazioni con azioni educativo didattiche volte all’inclusione dell’alunno disabile da condurre e valutare come da progetto tirocinio.

Linee Guida Università di Bari
Progetto Formativo Università di Foggia
Linee Guida Università di Pisa

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