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martedì, Gennaio 14, 2025
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TFA Sostegno: candidati riservatari 3 su 5 possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo [Tutte le FAQ]

Con la nota del 10 aprile 2024 il MUR, in riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute, ha emanato una nota contenente una serie di FAQ relative al percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità IX ciclo. DM 29.03.2024, n. 583.

In questo articolo ci concentriamo sulla questione relativa a coloro che sono in possesso delle 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni (da non confondere invece con chi ha 3 anni di servizio su sostegno negli ultimi 10). Per un confronto delle due fattispecie rimandiamo a questo articolo

ACCESSO DIRETTO CANDIDATI CON 3 ANNI DI SERVIZIO NEGLI ULTIMI 5
Per il IX, è prevista la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 3 anni di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie

I soggetti suddetti accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del MUR emanato di concerto con il MIM (decreto 549 del 29 marzo 2024), nei limiti del 35% dei posti.

COSA SUCCEDE SE IL NUMERO DI DOMANDE ECCEDE LA QUOTA DI RISERVA?
Qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto di attivazione del IX ciclo. L’allegato A individua i titoli valutabili ai fini della graduatoria che le università dovranno stilare qualora il numero di candidati con 3 anni di servizio superi il 35% dei posti messi a bando per ciascun ateneo.

QUALI SERVIZI SONO VALIDI?
La nota n. 10328 del 9 Giugno emanata lo scorso anno, ha chiarito che per i “riservisti 3 su 5” deve essere valutato il servizio di sostegno prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola (anche tramite MAD) in quanto non è stato previsto diversamente, pertanto può essere valutato il servizio prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.

Inoltre è stato chiarito che:

  • Per annualità di servizio si considera il servizio prestato per almeno 180 giorni di servizio (anche non continuativo) o servizio ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
  • Sia per i “riservisti 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico in corso (quindi in questo caso anche il 2023/24).

ATTENZIONE: L’anno scolastico in corso 2023/2024 potrà essere dichiarato in sede di istanza di accesso diretto alla prova scritta, solo ed esclusivamente qualora il candidato abbia maturato 180 giorni di servizio entro la data di scadenza del bando di ammissione.

ALTRI CHIARIMENTI
Le FAQ MUR hanno chiarito che i “riservatari 3 su 5”:

  • pagano la quota di partecipazione per l’accesso alla selezione stabilita dagli atenei.
  • possono concorrere per la quota di riserva di un solo Ateneo (possono cioè presentare domanda solo in un ateneo). 
  • La graduatoria dei riservatari, qualora il numero di domande ecceda la riserva di posti prevista per quell’ateneo e grado\ordine di scuola) deve essere predisposta e chiusa prima che i candidati esclusi dalla riserva accedano alle prove scritte. Questo perché i candidati che non rientrano nella riserva di posti, sono comunque esonerati dalla prova preselettiva.

I RISERVISTI 3 SU 5 POSSONO PARTECIPARE ANCHE ALLA PROCEDURA ORDINARIA?

La risposta è affermativa tant’è che sono pure esonerati dalla prova preselettiva. I riservisti possono partecipare anche alla  selezione “ordinaria.

Tuttavia sulle modalità di partecipazione il MUR non ha fornito indicazioni specifiche. In particolare occorre fare riferimento ai singoli bandi per capire se occorre presentare due domande distinte oppure se, i candidati riservatari, che non si trovino in posizione utile per la riserva di posti, saranno ammessi automaticamente alla selezione ordinaria.

Il bando per i riservatari dell’Università di Catania (art. 4 comma 6) prevede che:

I candidati che, all’esito delle eventuali procedure di scorrimento, non si trovino in posizione utile per l’immatricolazione, saranno ammessi a partecipare alla selezione per i posti ordinari.

Invece le FAQ dell’Università di Torino dispongono diversamente:

2.5 Cosa succede se al termine delle immatricolazioni non rientro nei posti riservati?

Sono previste due selezioni distinte, una per l’accesso standard al Corso sostenendo le prove di accesso e l’altra per l’accesso diretto al Corso tramite riserva dei posti. È possibile iscriversi a entrambe le selezioni o a una soltanto.

Se ti sei iscritto/a esclusivamente alla selezione per la riserva dei posti e non rientri fra i vincitori della stessa, risulterai escluso dal IX Ciclo del Corso di Specializzazione per il Sostegno.

Se ti sei iscritto/a sia alla selezione per la riserva dei posti che alle prove di accesso standard, se non dovessi rientrare nella riserva dei posti, avresti comunque modo di accedere direttamente alla prova scritta e procedere quindi con la selezione standard.

Pertanto, è fortemente consigliato iscriversi a entrambe le selezioni per ciascun ordine e grado a cui si è interessati, così da avere maggiori possibilità di accedere al Corso

In allegato:

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