É stato pubblicato il Decreto n. 583 del 29 marzo 2024 di attivazione del IX ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA Sostegno).
POSTI DISPONIBILI
I posti disponibili sono complessivamente 32.317.
Le sedi autorizzate allo svolgimento dei percorsi sono indicati nell’allegata tabella A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
MISURE PER I CANDIDATI CON 3 ANNI DI SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
A favore dei candidati con 3 annualità di servizio sono previste due diverse misure:
- Il D.M. n. 92/2019 così come modificato dal Decreto-Interministeriale n. 90 del 7/08/2020 al comma 3 bis dell’art. 4 prevede l’esonero dalla preselettiva per i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura”.
- Il Decreto legge n. 36/2022, così come convertito nella Legge 79/2022, ha previsto che, fino al termine del periodo transitorio (quindi fino al 31 dicembre 2024), possano accedere ai percorsi di specializzazione (c.d. TFA sostegno) coloro che abbiano prestato 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno e che abbiano titolo di studio valido per l’insegnamento.
ACCESSO DIRETTO CANDIDATI CON 3 ANNI DI SERVIZIO NEGLI ULTIMI 5
Per il IX, è prevista la riserva della quota del 35% per gli insegnanti con almeno 3 anni di servizio sul sostegno didattico negli ultimi cinque anni.
I soggetti suddetti accedono direttamente ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del MUR emanato di concerto con il MIM (decreto 549 del 29 marzo 2024), nei limiti del 35% dei posti.
I candidati in parola concorrono esclusivamente per la quota di riserva dell’Ateneo in cui hanno presentato istanza.
I suddetti soggetti accedono direttamente ai percorsi in parola, tuttavia, qualora le domande eccedano la quota di riserva dei posti autorizzati, la selezione dei candidati è effettuata dalle Università secondo i criteri indicati nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. L’allegato A individua i titoli valutabili ai fini della graduatoria che le università dovranno stilare qualora il numero di candidati con 3 anni di servizio superi il 35% dei posti messi a bando per ciascun ateneo.
Le istituzioni dovranno prevedere due graduatorie distinte, una per i candidati che accedono alle prove e l’altra per i soggetti che concorrono per la riserva dei posti.
I CHIARIMENTI SUI SERVIZI VALUTABILI
La nota n. 10328 del 9 Giugno emanata lo scorso anno, ha chiarito che per i “riservisti 3 su 5” deve essere valutato il servizio di sostegno prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola in quanto non è stato previsto diversamente, pertanto può essere valutato il servizio prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola.
Al contrario, per i candidati con 3 anni su 10 di servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione come previsto dalla normativa di riferimento.
Con la nota n. 10328 del 9 Giugno 2023 è stato chiarito che:
- Per annualità di servizio si considera il servizio prestato per almeno 180 giorni di servizio (anche non continuativo) o servizio ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- Sia per i “riservisti 3 su 5” sia per i candidati con 3 anni di servizio di sostegno su 10, come ultimo anno per il conteggio del servizio si intende l’anno scolastico in corso (quindi in questo caso anche il 2023/24).
In allegato: