HomeSostegno e inclusioneTFA SOSTEGNO: Ammissione in sovrannumero idonei precedenti cicli

TFA SOSTEGNO: Ammissione in sovrannumero idonei precedenti cicli

L’art. 4 comma 4 del DM 92/2019 (Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno) prevede che: 

Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione

a. abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

b. siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile”.

Questo significa che ai percorsi di specializzazione in questione potranno essere ammessi in soprannumero, quindi senza dover sostenere nuovamente le prove selettive, i docenti “vincitori” che in occasione dei precedenti cicli di specializzazione abbiano sospeso il corso oppure, pur essendosi collocati in posizione utile rispetto ai posti messi a bando, non si siano iscritti al percorso.

Sono altresì ammessi in soprannumero i soggetti che siano risultati nei precedenti cicli vincitori in più procedure e che quindi abbiano optato per altro ordine\grado di scuola e, infine, i soggetti che siano stati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito pur non collocandosi in posizione utile (c.d. idonei).

Tali candidati potranno iscriversi in soprannumero prioritariamente presso l’università in cui hanno superato nei precedenti cicli le prove di selezione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per quanto riguarda l’iscrizione in soprannumero, ogni Ateneo deciderà con quali modalità i candidati interessati dovranno procedere all’iscrizione, modalità che potranno differire rispetto a quelle previste per i candidati che dovranno partecipare alle prove selettive. I bandi delle università stabiliranno le specifiche modalità di presentazione delle istanze di ammissione in soprannumero.

NOVITÀ RISPETTO AL III CICLO
La possibilità di essere ammessi in soprannumero rispetto ai posti messi a bando è stata prevista anche nei precedenti cicli. Tuttavia, in occasione del III ciclo 2016\2017 il MIUR aveva limitato questa possibilità ai soli “vincitori” cioè a coloro che nelle precedenti selezioni sono stati convocati per l’immatricolazione e vi abbiano rinunciato o abbiano sospeso il corso, per qualsiasi ragione. Invece, gli idonei (coloro che hanno superato tutte le prove pur non collocandosi in posizione utile) dovevano rifare le prove, beneficiando del solo vantaggio dei 3 punti in più da far valere nella graduatoria di merito della selezione.

Il decreto 92/2019 ristabilisce la possibilità, anche per gli idonei, di essere ammessi in soprannumero.

DM 92/2019

ARTICOLI CORRELATI

ARTICOLI PIÙ POPOLARI

ULTIMI ARTICOLI

Spese universitarie per la formazione dei docenti detraibili al 19%: sì anche se pagate con la Carta del Docente

Le spese sostenute per la formazione universitaria possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19% prevista per le spese di istruzione universitaria. La questione interessa direttamente...

Concorso PNRR, vincitori senza abilitazione: rischio rinvio anno di prova 2026/27. Sindacati chiedono intervento

Si ripropone, per l’anno scolastico 2026/2027, la questione dei docenti vincitori dei concorsi PNRR per la scuola secondaria che, al momento dell’assunzione, non sono...

Malattia, certificato valido anche dal giorno precedente: nuove regole INPS dal 4 settembre

Novità importanti sulla decorrenza della certificazione di malattia. Con la circolare n. 92 del 4 settembre 2026, l’INPS ha modificato il precedente orientamento, ammettendo il...

Concorsi docenti dopo il PNRR, Pittoni: “Niente concorsoni annuali, solo procedure mirate dove le graduatorie sono vuote”

Potrebbe cambiare in maniera significativa il sistema dei concorsi per il reclutamento dei docenti una volta conclusa la fase strettamente collegata al PNRR. A intervenire...

Concorsi docenti, cambiano i punteggi dei titoli: cosa prevede la nuova bozza del Ministero

Cambiano le regole per la valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente. Il 16 settembre 2026 il Ministero dell'Istruzione e...

Classe di concorso A-53, vecchi diplomi di Conservatorio e 48 CFA: quando si applicano i requisiti del DM 259/2017

La revisione delle classi di concorso operata dal decreto interministeriale 22 dicembre 2023, n. 255 ha modificato anche i requisiti di accesso alla classe...