Le commissioni riunite 1a e 7a (Commissioni Affari costituzionali e Istruzione pubblica, beni culturali) hanno approvato il maxiemendamento al Decreto legge n. 36/2022 che introduce importanti novità in merito alla scuola.
Il voto di fiducia in aula è atteso tra mercoledì notte e giovedì mattina, così come deciso dalla Conferenza dei capigruppo.
Una importante novità riguarda l’accesso ai percorsi di specializzazione su posto di sostegno. L’emendamento approvato infatti prevede che, fino al termine del periodo transitorio (quindi fino al 31 dicembre 2024), possano accedere ai percorsi di specializzazione (c.d. TFA sostegno) coloro che:
- abbiano prestato 3 annualità di servizio negli ultimi 5 anni su posto di sostegno
- che siano in possesso di abilitazione all’insegnamento
- del titolo di studio valido per l’insegnamento
1-bis. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento e del titolo di studio valido per l’insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.
Ebbene, il provvedimento sembra richiedere, oltre al possesso delle tre annualità di servizio (negli ultimi 5 anni) anche il requisito dell’abilitazione all’insegnamento. Se così fosse, la portata della misura sarebbe di fatto limitata alla sola scuola dell’infanzia e primaria dove gli insegnanti per definizione sono tutti abilitati (la laurea in SFP e il diploma magistrale ante 2001/2002 sono titoli abilitanti). Al contrario, la portata per la scuola secondaria sarebbe davvero limitata, considerando tra l’altro che negli ultimi anni chi ha già maturato 3 annualità di servizio specifico su posto di sostegno ha potuto già beneficiare dell’esonero dalla prova preselettiva.
Sul punto è però intervenuto il Sen. Pittoni (Lega) secondo cui non è richiesto l’ulteriore requisito dell’abilitazione.
Ai fini dell’accesso si precisa che:
- Viene considerato valido il servizio prestato in tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione (statali e paritarie).
- Possono parteciparvi anche i docenti con contratto a tempo indeterminato.
- Avverrà nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell’istruzione.
I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.