L’art. 12 comma 14 del CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie prevede che:
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso del titolo di specializzazione purché stiano per concludere il corso di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio sul sostegno”.
Dunque potranno richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale (non quella provinciale) anche i docenti sprovvisti di titolo di sostegno ma che stiano già frequentando (e concludendo) il corso di specializzazione su sostegno oppure, abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno (anche a tempo determinato).
La norma in questione non si riferisce a coloro che sono stati ammessi al IV ciclo del corso di specializzazione su sostegno (c.d. TFA sostegno) in quanto evidentemente molti di tali studenti non si sono ancora nemmeno immatricolati e comunque i corsi sono appena iniziati. Non si può dunque dire che stiano “concludendo” il corso. Il punto è confermato dall’allegato messo a disposizione dal MIUR per tale fattispecie che fa riferimento agli studenti che stanno concludendo il III ciclo del corso di specializzazione (e non il IV).
LA BOZZA DEL CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE
La versione definitiva del CCNI diverge da quanto prevedeva la bozza del CCNI la quale invece faceva riferimento ai docenti “ammessi ai percorsi di specializzazione“, espressione che lasciava invece intendere la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria su posto di sostegno, anche per i docenti ammessi al IV ciclo TFA.
L’assegnazione provvisoria può essere infine richiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione, purché siano stati ammessi ai percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno”.