Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento supplenze le ore di insegnamento, pari o inferiori a 6 ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedre o posti orario già associate in fase di organico di fatto non fanno parte del piano di disponibilità provinciale da ricoprire in base allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, ma restano nella competenza dell’istituzione scolastica ove si verifica la disponibilità di tali spezzoni di insegnamento. Non vengono quindi assegnati tramite graduatorie ad esaurimento.
COME SI ATTRIBUISCONO GLI SPEZZONI
Tali spezzoni devono essere assegnati prioritariamente ai docenti già in servizio nella scuola, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, dando precedenza al personale a tempo determinato con orario inferiore alla cattedra completa avente titolo al completamento e, successivamente al personale con orario completo.
Tra questi, la priorità spetta al personale con contratto a tempo indeterminato e poi al personale con contratto a tempo determinato, in entrambi i casi fino al limite massimo delle 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario obbligatorio. Qualora tali ore siano assegnate al personale assunto a tempo determinato bisogna necessariamente intendere che ci si riferisce SOLO ai docenti che per l’anno scolastico di riferimento sono in servizio ALMENO fino al termine delle attività didattiche (30/6). Sono esclusi i docenti a tempo determinato con contratto fino al termine delle lezioni o con supplenza temporanea.
Solo in via residuale, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile attribuire al personale già in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno alla convocazione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto.
SPEZZONI SU SOSTEGNO
Analogamente, secondo lo stesso ordine gerarchico suddetto si procede anche all’attribuzione di eventuali spezzoni su sostegno (pari o inferiori a 6 ore). Essi devono essere attribuiti in via prioritaria ai supplenti già in servizio nella scuola, anche se per altra classe di concorso, a condizione che siano in possesso del relativo titolo di specializzazione su sostegno.
In subordine possono essere attribuiti al personale con orario completo, dando tra questi priorità ai docenti con contratto a tempo indeterminato, in entrambi i casi con il limite massimo delle 24 ore settimanali e fermo restando il requisito del possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
Qualora tali ore siano assegnate al personale assunto a tempo determinato bisogna necessariamente intendere che ci si riferisce SOLO ai docenti che per l’anno scolastico di riferimento sono in servizio ALMENO fino al termine delle attività didattiche (30/6). Sono esclusi i docenti a tempo determinato con contratto fino al termine delle lezioni o con supplenza temporanea.
Solo in via residuale, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile attribuire al personale già in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvederanno alla convocazione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie d’istituto (convocando dapprima i docenti in possesso del titolo di specializzazione e in subordine i docenti sprovvisti di tale requisito).
Il punto è confermato dalla F.A.Q. n. 5 dell’USR Veneto.
F.A.Q.5 D: Un docente che assume servizio per uno spezzone orario da una determinata classe di concorso, può chiedere di completare l’orario con ore di sostegno – per cui non possiede il titolo – nella scuola in cui ha assunto servizio, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria incrociata (diritto al completamento)?
R: No, a meno che non sia provvisto del titolo di specializzazione per il sostegno (in analogia a quanto previsto per il docente abilitato con diritto al completamento – cfr. nota MIUR 37856 del 28/08/2018). Pertanto al docente non specializzato verrà attribuito il completamento orario per sostegno se risulterà in posizione utile nello scorrimento incrociato delle graduatorie dell’istituto.