HomeSostegno e inclusioneSpecializzazioni sostegno estere: esclusione dalle GPS della provincia di Napoli

Specializzazioni sostegno estere: esclusione dalle GPS della provincia di Napoli [Nota Ambito territoriale]

L’Ambito scolastico di Napoli ha pubblicato la nota n. 17797 del 24 Settembre 2021 con la quale si dispone l’esclusione dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Napoli e dalle relative graduatorie di Istituto dei candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito all’estero.
Di conseguenza, le proposte di individuazione intervenute, per effetto del bollettino totale delle nomine generato dal sistema informativo del Ministero e delle successive rettifiche con soggetti inclusi nell’elenco dei soggetti esclusi con il presente decreto, sono annullate

I rapporti di lavoro instaurati, in virtù del decreto prot. 15798 del 6.09.2021 e dei successivi provvedimenti di rettifica saranno risolti unilateralmente dai dirigenti scolastici, per mancanza del titolo di studio idoneo allo svolgimento della professione di docente.

MOTIVAZIONI
Nella nota dell’Ambito di Napoli si fa riferimento alle note prot. n. 20446 del 14 luglio 2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca, recante ad oggetto “GPS – specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole “Evergood Advisors Campus University”, titolo conseguito all’estero (Cipro)”, da cui si evince che: “non è nota alcuna istituzione riconosciuta dallo Stato estero (Cipro), né in altri Stati, ove si sia conseguito il presunto titolo di specializzazione al sostegno; non è noto quale sia il rapporto tra Evergood Advisors Campus University con presunta sede in Cipro (come specificato nel “diploma integrativo”) e “Unimorfe International University”; non è noto dove e a che titolo le istituzioni sopra citate operino e possano legittimamente rilasciare titoli di qualsiasi tipo. […]. In ogni caso il presunto titolo esibito dai richiedenti non risulta titolo abilitante, in quanto non è dimostrato che in Cipro i possessori di tale titolo abilitante possano insegnare sostegno nelle scuole e in quale grado, inoltre lo stesso non risulta titolo accademico di specializzazione post lauream […]. Da quanto fin qui evidenziato appare evidente che non solo la richiesta di “riconoscimento” non possa essere accolta ma si ritiene che non siano comprovabili titoli di formazione superiore di alcun tipo e che ci si trovi di fronte ad un caso di circolazione di documenti di provenienza sconosciuta […]. Perciò ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo in essere instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento, si comunica che quest’ultimo non può che essere negato […].”.

Si fa poi riferimento anche alla nota prot. n. 25348 del 17 agosto 2021, del Ministero dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto “corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili”, in cui si dispone che per i corsi rumeni “la ricostruzione operata dal giudice prevede la sola valutazione del titolo o corso per la definizione del punteggio nelle graduatorie definitive in esito a concorsi pubblici.
Di conseguenza, l’eventuale riconoscimento dello scrivente Ufficio non comporta la validità del medesimo come requisito di accesso alle GPS nei relativi elenchi degli insegnanti di sostegno o a concorso di reclutamento” e che i “Cursi” spagnoli della Universidad Cardenal Herrera (CEU) “sono da ritenersi come “tituli propi”, sforniti di ufficialità nello Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani. Non corrispondono nemmeno a corsi di perfezionamento italiani in quanto privi di esame finale. Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall’ordinanza del TAR Lazio n. 19172021 del 14 gennaio 2021”, mentre in merito ai corsi spagnoli di altre Università, i documenti pervenuti sono stati considerati “improcedibili”

RICORSI
Avverso il provvedimento di esclusione dalle graduatorie è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Avverso il provvedimento di licenziamento è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, territorialmente competente, previo facoltativo esperimento del tentativo di conciliazione, a norma dell’art. 31 della L. 4.11.2010, n. 183.

VEDI LA NOTA
VEDI LA NOTA N. 20446 del 14 luglio 2021
VEDI LA NOTA n. 25348 del 17 agosto 2021

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