Tra le misure contenute nella bozza del Decreto Legge che sarà portato al vaglio del Consiglio dei Ministri oggi Lunedì 4 aprile, vi è anche il rinvio di un anno dell’aggiornamento delle graduatorie d’istituto con contestuale proroga della validità delle graduatorie esistenti. Precisiamo che si tratta ancora di una bozza che sarà vagliata in Consiglio dei Ministri.
Nella bozza, art. 2 comma 2, si legge quanto segue:
Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui al comma 6 bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di costituzione delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima legge sono attuate nell’anno scolastico 2020/2021 per spiegare efficacia per il conferimento delle supplenze a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.
Conseguentemente, nell’anno scolastico 2020/2021, restano valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i relativi elenchi aggiuntivi, di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 326 del 3 giugno 2015 e successive integrazioni, da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all’anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020.
L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022″.
La bozza prevede quindi che l’istituzione delle nuove “graduatorie provinciali” previste dal Decreto Legge 126/2019 venga posticipata di un anno (2020\2021) per dispiegare i propri effetti nel triennio successivo. Allo stesso modo, anche l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto sarebbe rinviato di anno, fermo restando la possibilità per i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o che conseguiranno il titolo di specializzazione su sostegno, di poterlo inserire nella finestra di inserimento prevista entro il 31 agosto 2020.
FINESTRA ANNUALE ESTIVA
La bozza prevede altresì la costituzione degli elenchi aggiuntivi da compilarsi, per la finestra di inserimento relativa all’anno scolastico 2020/21, entro il 31 agosto 2020.
Questo significa che sarà consentito a chi ha conseguito il titolo di abilitazione (pensiamo ai docenti laureati in Scienze della formazione primaria o a chi ha ha conseguito l’abilitazione estera, riconosciuta in Italia) di inserirsi negli elenchi aggiuntivi di II fascia, in coda rispetto ai docenti già inseriti nelle graduatorie.
AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento avverrà nell’anno scolastico 2020/2021, per spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022.
Rinviando l’istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e la costituzione delle graduatorie di istituto, si rende necessario allineare temporalmente anche il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
L’anticipazione di un anno dell’aggiornamento delle stesse, con validità delle nuove graduatorie ad esaurimento dall’anno scolastico 2021/2022, consentirà il parallelismo tra graduatorie ad esaurimento e graduatorie d’istituto.
La contemporaneità risponde ad una precisa esigenza di coerenza dell’ordinamento poiché ai sensi del decreto legge citato e della Legge n. 124 del 1999 la prima fascia delle graduatorie d’istituto (cui segue la seconda fascia per il personale abilitato e la terza per il personale non abilitato ma con il titolo di studio per farlo) è una mera trasposizione delle graduatorie ad esaurimento.
SOLUZIONE PER GLI SPECIALIZZANDI IV CICLO NON INSERITI NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Una particolare situazione è quella degli specializzandi sostegno del IV ciclo. Si tratta in molti casi di docenti non abilitati e non iscritti in alcuna graduatoria d’istituto. Ebbene, siamo di fronte ad una casistica nuova in quanto fino allo scorso ciclo il corso di specializzazione era riservato ai docenti abilitati, i quali, in occasione delle suddette “finestre” potevano inserire in seconda fascia il “titolo di abilitazione” e\o il “titolo di specializzazione su sostegno”.
Non essendo inseriti in alcuna graduatoria, tali docenti sarebbero costretti ad inviare le MAD, eventualità questa prevista dall’art. 2 comma 2 del DM 3 giugno 2015 n. 326:
In subordine rispetto allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità rappresenta titolo prioritario nella scelta dei supplenti per i relativi incarichi attraverso messa a disposizione“.
Per evitare il ricorso al sistema delle MAD, è quindi necessario disciplinare questa nuova situazione. Non a caso, la bozza del decreto prevede che saranno dettate specifiche disposizioni per i soggetti in possesso del solo titolo di specializzazione sul sostegno. Una possibile soluzione confermata anche dal Prof. Max Bruschi, capo di Dipartimento all’istruzione, che, ben conscio della situazione, promette una soluzione in attesa della costituzione delle Graduatorie provinciali per posto di sostegno. Resta da capire quale sarà questa soluzione.
Nella relazione illustrativa della Bozza del Decreto si legge che:
Specifiche disposizioni riguarderanno il personale in possesso del solo titolo di specializzazione all’insegnamento di sostegno, al fine di garantirne l’utilizzo prioritario sui relativi posti. Il percorso di specializzazione attualmente in corso, infatti, non prevede più, per la secondaria di primo e secondo grado, l’abilitazione quale titolo di accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, creando dunque di fatto una platea di soggetti che, nelle more della costituzione delle specifiche graduatorie provinciali previste dal regolamento, non potrebbero trovare una corretta collocazione“.