Un caso di interesse per il mondo della scuola è stato deciso con l’ordinanza n. 22420 del 4 agosto 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento dei titoli di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno. La vicenda riguarda una docente che aveva chiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’inizio degli anni Duemila come valido per l’accesso ai posti di sostegno.
La vicenda processuale
La causa trae origine da una sentenza del Tribunale del Lavoro di Foggia dell’11 giugno 2019, che aveva accolto il ricorso della docente dichiarando valido il suo titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in base all’art. 325 del d.lgs. 297/1994. Il giudice di primo grado aveva inoltre condannato il Ministero dell’Istruzione alla rifusione delle spese legali.
Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale della Puglia hanno però impugnato la decisione, sostenendo che il titolo non fosse conforme ai requisiti normativi. La Corte d’Appello di Bari, con la sentenza n. 1590/2020, accoglieva e ribaltava la decisione di primo grado, negando la validità del titolo in questione.
La docente proponeva quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi: il primo di carattere processuale, il secondo di merito, relativo alla corretta interpretazione dell’art. 325 del Testo Unico della scuola.
Cosa prevede l’art. 325 del Testo Unico della scuola
Il comma 1 dell’art. 325 prevede che Il personale direttivo e docente preposto:
- alle scuole per non vedenti e per sordomuti
- alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni
- classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap
deve essere fornito – fino all’applicazione dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 – di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
In sostanza, per conseguire il titolo di specializzazione sul sostegno era allora necessario la frequenza di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.
Le questioni sollevate
Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato violazione delle norme sul divieto di introdurre nuovi argomenti in appello (artt. 345, 416 e 437 c.p.c.), sostenendo che il Ministero non avesse contestato in primo grado la validità del titolo, essendo rimasto contumace. Pertanto – secondo la difesa – non avrebbe potuto sollevare nuove contestazioni in appello.
Con il secondo motivo, la docente ha contestato l’interpretazione della Corte d’Appello circa la durata biennale dei corsi. La Corte territoriale aveva infatti affermato che «nessuno dei corsi frequentati dalla docente era in realtà un corso teorico-pratico di durata biennale, né poteva essere operato il cumulo del monte ore dei differenti corsi ai fini dell’integrazione del requisito richiesto».
Secondo la ricorrente la decisione impugnata sarebbe errata perché nessuna norma stabilirebbe il monte ore che devono avere i corsi teorico-pratici al fine di conseguire i titoli di specializzazione per l’insegnamento in favore di alunni disabili e perché la difesa della ricorrente non aveva mai sostenuto che occorrerebbero 1.600 ore per integrare il requisito della durata biennale.
La decisione della cassazione
Secondo la Corte d Cassazione, non sussiste dedotta violazione di legge atteso che l’art. 325 d.lgs. 297/1994 recita:
«1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito – fino all’applicazione dell’articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 – di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione» e, per questa via, prevede chiaramente quale requisito per acquisire il titolo di specializzazione un apposito titolo da conseguire all’esito di un corso biennale che la ricorrente, come accertato in fatto dalla Corte di Appello, non ha dimostrato di avere (in termini generali, sulla diversità tra titolo di studio e titolo abilitante, si veda Cass. n. 11722 del 5 maggio 2025).
Peraltro nella sentenza si rileva che, neppure attraverso la somma algebrica del monte ore (200 ore + 600 ore) dei due corsi frequentati dalla docente nell’intervallo temporale utile (2000/2002) sarebbe stato integrato il requisito della durata biennale (pari a 1.600 ore, come dedotto dalla stessa appellata.
Implicazioni della sentenza
La sentenza comporta la risoluzione del contratto della docente. Infatti, secondo altro principio esemplificato da Cass. 22320/2013 «in materia di pubblico impiego privatizzato, il datore di lavoro pubblico è tenuto, anche quando agisca secondo le regole del rapporto di lavoro privato, a rispettare i principi che la legge detta nella scelta del contraente.
Ne consegue che la P.A., ove verifichi di aver nominato come insegnante di sostegno, con contratto a tempo determinato, un soggetto privo degli specifici titoli di specializzazione (nella specie, per carenza dell’abilitazione all’insegnamento nelle discipline umanistiche e per mancato conseguimento del titolo di insegnante di sostegno) di cui all’art. 325 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 30 novembre 1999, n. 287, è tenuta a risolvere il contratto, fatti salvi, in ogni caso, i diritti medio tempore maturati dal lavoratore ai sensi dell’art. 2126 cod. civ.» (diritti economici e previdenziali).


