Con Decreto n. 2 del 4 Gennaio 2021 il Ministro dell’Istruzione On. le Lucia Azzolina ha emanato l’atto di indirizzo politico – istituzionale dell’anno 2021. Una delle dieci finalità strategiche riguarda i processi di reclutamento, formazione e valorizzazione del personale scolastico.
Nell’atto di indirizzo si legge che:
È inoltre necessaria, al fine di accrescere la motivazione e la competenza dei docenti di sostegno, garantendo agli alunni con disabilità la continuità didattica e la stabilità relazionale cui hanno diritto, la creazione di una nuova classe di concorso ad hoc, cui si acceda attraverso procedure concorsuali specifiche e sistematiche nel tempo”.
Va innanzitutto rilevato come storicamente il sostegno costituisce una “tipologia di posto” e non un’autonoma classe di concorso. Si può infatti distinguere fra “posto di sostegno” e “posto comune\normale”.
Basti pensare che:
1) Fino al concorso del 2012, nessuna procedura concorsuale è stata avviata specificatamente per posti di sostegno. I vincitori (e gli idonei di tale concorso), che erano in possesso anche del titolo di specializzazione su sostegno, venivano inseriti in un correlato elenco di sostegno, potendo quindi essere assunti, oltre che per la\e classe\i di partecipazione al concorso, anche per posti di sostegno.
2) Nelle graduatorie d’istituto non era presente una specifica classe di concorso per sostegno ma solo un “elenco” nel quale erano presenti i docenti in possesso del titolo di specializzazione, inseriti con lo stesso punteggio mutuato da quello della propria classe di concorso.
3) Il corso di specializzazione per le attività di sostegno (c.d. TFA sostegno) era esclusivamente riservato ai docenti in possesso di abilitazione nella propria classe di concorso.
PROCESSO GIÀ AVVIATO MA ANCORA NON CONCLUSO
A partire dal 2016 si è avviato un processo di affrancamento del sostegno dall’appartenenza alla propria classe di concorso. In particolare:
- Nel 2016, per la prima volta, è stata bandita una specifica procedura concorsuale per posti di sostegno con prove concorsuali indipendenti da quelle della propria classe di concorso e con proprie autonome graduatorie.
- A partire dal TFA IV ciclo, la partecipazione alle selezioni per la scuola secondaria è stata svincolata dal possesso dell’abilitazione nella propria classe di concorso.
- Infine, per la prima volta, con le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) è stata istituita una specifica “graduatoria” dove sono inseriti i candidati in possesso del titolo di specializzazione (I fascia) o con 3 anni di servizio su sostegno (II fascia). In tali graduatorie i candidati sono inseriti con punteggi autonomi rispetto a quelli delle proprie classi di concorso.
Il processo di affrancamento del sostegno dalla propria classe di concorso è quindi già stato avviato negli ultimi anni. Ciò nonostante mancano ancora alcuni passaggi per considerarlo concluso. Basti pensare che ancor oggi, per i docenti che vengono assunti dalle GPS di sostegno (non da graduatorie incrociate), nei contratti sottoscritti si fa ancora riferimento alla “tipologia di posto, sostegno” e alla classe di concorso di appartenenza (es: A18, A46) perché il SIDI non consente l’inserimento di un contratto su “sostegno” senza indicare anche una relativa classe di concorso, anche se questa ormai non ha più alcun legame con il sostegno.
GLI EFFETTI DELL’ISTITUZIONE DELLA CLASSE DI CONCORSO SOSTEGNO SULLA MOBILITÀ
L’istituzione della classe di concorso sostegno avrebbe poi degli effetti sulla mobilità dei docenti di ruolo. In generale questi possono richiedere:
- Il passaggio di cattedra (quando si chiede il passaggio da una classe di concorso a un’altra dello stesso grado)
- Il passaggio di ruolo (quando si chiede il passaggio da una classe di concorso a un’altra di diverso grado\ordine di scuola)
- Il trasferimento (quando si chiede il trasferimento da una scuola all’altra ma nello stesso grado\ordine di scuola).
Attualmente, il passaggio dalla tipologia di posto comune a quella di sostegno (nello stesso grado) e viceversa viene considerato come un “trasferimento” mentre con l’istituzione di una specifica classe di concorso per sostegno si configurerebbe come “passaggio di cattedra” (che a sua volta rientra nella mobilità professionale).
Ebbene, mentre i trasferimenti provinciali non sono soggetti ad aliquote, la mobilità professionale provinciale (così come quella interprovinciale) può essere disposta nel limite del 25% dei posti vacanti e disponibili. In altri termini, ciò renderebbe più difficile a livello provinciale ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto comune e ciò, come si legge nell’atto di indirizzo, al fine di garantire agli alunni con disabilità la continuità didattica e la stabilità relazionale cui hanno diritto.