Ha fatto discutere molto nei giorni scorsi l’emendamento 2.300 a firma della Sen. Angrisani del M5S approvato nell’ambito della procedimento di conversione del Decreto Scuola che prevede che, a partire dal corso di specializzazione V ciclo, i docenti che, nei 10 anni scolastici precedenti, abbiano svolto almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno sullo specifico posto di sostegno del grado a cui si riferisce la procedura, siano esonerati dalla prova preliminare e accedano direttamente alle prove scritte. Ciò in ragione dell’esperienza specifica maturata. Di conseguenza tali candidati saranno ammessi in soprannumero a partecipare alle prove successive, come è già attualmente previsto per i soggetti già esonerati dallo svolgimento della prova preliminare (candidati con disabilità grave).
PUNTEGGIO DELLA PROVA PRELIMINARE
Già nei giorni scorsi la Sen. Angrisani (M5S) era intervenuta per comunicare che la norma in questione richiederà l’emanazione di un decreto attuativo che sarà chiamato a modulare le procedure al fine di non determinare discriminazioni fra i candidati, escludendo il massimo punteggio (30/30) ai soggetti destinatari della norma, circostanza quest’ultima prevista per i candidati con disabilità grave che, in base alla normativa vigente, accedono alla prova scritta con un punteggio “fittizio” della prova preliminare di 30/30.
ESCLUSIONE DELLA PROVA PRELIMINARE
Sul punto è intervenuta oggi la Sen. Bianca Laura Granato confermando che il punteggio della prova preliminare non concorrerà (per nessuno dei candidati) alla formazione della graduatoria finale.
Infatti nell’emendamento con cui ammettiamo senza preselettiva i docenti con tre anni di servizio su sostegno (in quanto esclusi dal concorso riservato) al V TFA non creiamo alcun discrimine in base al merito tra i docenti in quanto, differentemente dagli altri cicli, da accordi presi con il ministro Manfredi, la preselettiva verrà esclusa dal punteggio complessivo delle prove, pertanto per i docenti senza servizio fungerà solo da filtro e quelli con servizio non verranno ammessi automaticamente.
Abbiamo solo riequilibrato alcuni squilibri, che si erano determinati per i requisiti di partecipazione al concorso straordinario.
La prova preselettiva servirà dunque a scremare i candidati senza i 3 anni di servizio ma il relativo punteggio non verrà considerato ai fini della graduatoria finale, che sarà a questo punto formata con il solo punteggio delle prove scritte e orali e della valutazione dei titoli.
Tale scelta, come trapela dalle parole della Senatrice, deriva probabilmente dalla volontà di consentire ai docenti con almeno 3 anni di servizio svolti su posto di sostegno, di prevedere un percorso agevolato per il conseguimento della specializzazione su sostegno, dal momento che tali docenti sono stati esclusi dalla partecipazione al concorso straordinario sia per posto di sostegno (in mancanza del titolo di specializzazione) sia per posto comune (in mancanza del requisito dell’anno di servizio specifico).
APPROVATO L’ORDINE DEL GIORNO
Intanto ieri la Camera dei Deputati ha approvato l’Ordine del Giorno a firma dell’On. Casciello e altri (Forza Italia) con il quale si chiede di rinviare l’entrata in vigore della norma in questione al VI ciclo del corso di specializzazione per le attività di sostegno.
Analogo emendamento al Decreto Rilancio (n. 231.04), la cui conversione è attualmente in corso, è stato presentato dagli On. PICCOLI NARDELLI, DI GIORGI, CIAMPI, PRESTIPINO, ROSSI, ORFINI
10bis. Ai fini dell’accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimento dell’esperienza specifica maturata, a decorrere dal VI ciclo, in seguito ad una revisione complessiva delle prove di accesso al corso di specializzazione sul sostegno, i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte»;