HomeSostegno e inclusioneSchema di decreto sull'istruzione domiciliare: parere negativo all'unanimità del CSPI

Schema di decreto sull’istruzione domiciliare: parere negativo all’unanimità del CSPI

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), nella seduta plenaria n. 69 del 21/12/2021, ha espresso il proprio parere, all’unanimità, sullo schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante le “Modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare, ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.”

Lo Schema di decreto in esame definisce “le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare” a seguito della specifica modifica apportata dal d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96 che introduce i commi 2-bis e 2-ter all’art. 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 per garantire il diritto all’istruzione agli allievi con disabilità certificata per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, per cause patologiche ulteriori rispetto alla certificazione della L. 104/92, in base alla quale l’alunno ha maturato il diritto al sostegno didattico. Tale opportunità è garantita anche dall’art. 8 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 63, oltre che pianificata dalle Linee Guida sull’istruzione in ospedale e domiciliare, promulgate con il DM 6 giugno 2019, n. 461. 

Il CSPI:

  • Ritiene che il comma 2-bis dell’art. 16 del d.lgs. 66/17 debba essere interpretato in modo da non far ricadere solo sul docente di sostegno il progetto di istruzione domiciliare: infatti, sia nel comma sopra citato sia nello Schema di decreto in esame si legge «docente per il sostegno didattico» e non docente di sostegno. L’inclusione è compito di tutti i docenti della classe e della comunità scolastica e il docente di sostegno è un insegnante della classe e non del solo allievo con disabilità.
  • Rileva che, nonostante sia previsto lo stanziamento di specifiche risorse per l’istruzione domiciliare, inspiegabilmente queste non sono richiamate dallo Schema di decreto in esame, in cui al contrario si sottolinea il divieto di prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ribadendo implicitamente la scelta di far rientrare tale prestazione nell’obbligo di servizio, senza considerare la ricaduta negativa sia per l’allievo con disabilità e per la sua classe sia per l’organizzazione scolastica (frammentarietà e rimodulazione delle attività progettate spesso su più classi e su più scuole). L’attuale normativa, infatti, prevede che le ore da effettuare (indicativamente 4-5 nella primaria, 6-7 nella secondaria) siano da considerarsi aggiuntive per i docenti e retribuite con il fondo di istituto integrato dalle specifiche risorse stanziate sia dal d.lgs. 63/17 sia dalla L. 440/97, fondi gestiti dalle “scuole polo” regionali. 
  • Ritiene inoltre che nello Schema di decreto in esame non siano esplicitate indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento del servizio, mentre si modificano con modalità inappropriate il profilo e gli obblighi del solo docente di sostegno, intervenendo sulla prestazione ordinaria di lavoro che rientra nelle materie di competenza contrattuale e aprendo la strada a possibili contenziosi.
  • Ribadisce che la problematica affrontata dallo Schema di decreto in esame è certamente molto complessa e la soluzione non può essere trovata ricorrendo alla presenza a domicilio del docente di sostegno che ha il compito precipuo di intervenire sugli aspetti didattici nel contesto della classe. Situazioni così delicate possono essere affrontate solo con un ampio intervento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti e di tutte le figure che possono dare diversi sostegni e supporti per realizzare l’obiettivo principale dell’inclusione scolastica, in modo uniforme a livello nazionale, per tutti i gradi di scuola e a partire dalla scuola dell’infanzia.

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