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Posti in deroga su sostegno: gli USR devono attribuire tutte le ore richieste dal GLOH

Diversi uffici scolastici in questi giorni stanno pubblicando nuovi decreti con cui prevedono l’attivazione di nuovi posti su sostegno in deroga rispetto a quelli inizialmente individuati. 
In questo articolo vediamo cosa sono i posti in deroga.

POSTI IN DEROGA E RAPPORTO MEDIO ALUNNI\INSEGNANTI
La Legge finanziaria 2008 ha stabilito che il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, non possa superare complessivamente il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell’organico di diritto e che non si debba superare, a livello nazionale, un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

La stessa legge prevedeva che, nelle classi con studenti con disabilità grave, non si potessero assumere insegnanti di sostegno in deroga ai suddetti principi (cosa invece consentita dalla previgente normativa).

Con la Sentenza della n. 80 del 22.2.2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno escludendo la possibilità, prevista dalla previgente normativa (Legge 449/1997) di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

La possibilità di istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell’integrazione scolastica, è oggi prevista dalla normativa vigente (Legge n. 111 del 15 novembre 2011).

Quindi, gli Uffici scolastici regionali possono istituire posti in deroga in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave con un rapporto 1:1 per l’intero orario di servizio settimanale del docente specializzato.

I posti in organico di fatto, ivi compresi quelli in deroga, in quanto posti non “stabili”, non possono essere utilizzati per la mobilità e per le nuove assunzioni a tempo indeterminato ma vengono utilizzati per le operazioni di assegnazione provvisoria e, per la parte residuale, per gli incarichi di supplenza.

Sul punto si registra anche la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 2023 del 23/03/2017 dove si afferma che le posizioni degli alunni disabili sono costituzionalmente prevalenti sulle esigenze di natura finanziaria (paragrafo 27.2) e che gli Uffici Scolastici Regionali devono attribuire alle singole istituzioni scolastiche tanti insegnanti di sostegno quanti ne sono necessari per coprire tutte le ore che sono risultate oggetto delle proposte redatte dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLOH) per l’inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità (paragrafo 31).

 

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