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Percorsi abilitanti e TFA VIII ciclo: sì alla frequenza contemporanea compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative [Decreto]

É stato pubblicato sul sito del MUR il decreto n. 621 del 22 Aprile 2024 relativo all’attivazione dei percorsi abilitanti e il connesso decreto n. 620 che disciplina la riserva di posti.

Nei prossimi giorni le università potranno dunque pubblicare i bandi di partecipazione ai vari percorsi abilitanti.

LA CONTEMPORANEA ISCRIZIONE
La legge 12 aprile 2022 n. 33 ha previsto la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi universitari.

Attenzione: La legge consente attualmente la doppia iscrizione contemporanea a due corsi universitari ma in nessun caso sono consentite più di due iscrizioni contemporanee.

In particolare art. 1 comma 1 prevede che:

Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale.

I PERCORSI ABILITANTI
La Legge legge 12 aprile 2022 n. 33 e i relativi decreti attuativi non disciplinano espressamente l’ipotesi della contemporanea iscrizione nel caso di frequenza dei “percorsi abilitanti” (visto che in quel momento non erano nemmeno previsti) e di altro corso. La stessa legge non contempla nemmeno l’ipotesi della contemporanea iscrizione fra “percorso di specializzazione per il sostegno” (c.d. TFA sostegno) e master. 

Tuttavia, come chiarito dal MUR con apposita FAQ, la doppia iscrizione è normativamente possibile fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del D.M. 930/2022.

La specializzazione per il sostegno (TFA sostegno), ai fini della contemporanea iscrizione, può essere considerata come corso di specializzazione?

No. Tuttavia, la contemporanea iscrizione è normativamente possibile, fermo restando quanto previsto dall’art.3 del D.M. 930/2022.

L’art. 3 del DM 930/9022 sopra richiamato precisa che: 

Qualora uno dei due corsi di studio, secondo quanto disciplinato nel rispettivo regolamento didattico del corso di studio, sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio.

Questo significa che è possibile la contemporanea iscrizione ma a condizione che uno dei due corsi non presenti frequenza obbligatoria. Non si considerano a frequenza obbligatoria i corsi che prevedono frequenza obbligatoria per le sole attività di tirocinio e laboratorio.

Pertanto, poiché i corsi abilitanti prevedono in ogni caso un obbligo di frequenza, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza (art. 3 DM 930/2022).

FREQUENZA CONTEMPORANEA CON IL TFA VIII CICLO
Il decreto di attivazione dei percorsi abilitanti precisa (all’art. 4 comma 6) che

per l’a.a. 2023/2024 è consentita la frequenza contemporanea dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con VIII ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la calendarizzazione delle attività formative.

Viene quindi eccezionalmente consentita la frequenza contemporanea del TFA VIII ciclo e dei percorsi abilitanti benché questa deve fare i conti con la calendarizzazione delle attività formative previste per i due percorsi.

Resta invece esclusa la frequenza contemporanea dei percorsi abilitanti con altri corsi universitari che prevedono frequenza obbligatoria.

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