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Nuovo PEI e linee guida sostegno: Consiglio di stato respinge richiesta di sospensione della sentenza

Con una nuova ordinanza del 26/11/2021 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha respinto in sede collegiale la richiesta del Ministero dell’Istruzione di sospendere in via cautelare la sentenza del TAR Lazio (Sezione Terza) n. 09795/2021, se non nei limiti della sollecita definizione del giudizio nel merito

Con la sopra citata sentenza, il TAR Lazio ha accolto il ricorso delle associazioni sospendendo gli effetti del decreto 182/2020 e delle connesse Linee Guida e relativi allegati.

Avverso tale decisione il Ministero ha anche presentato ricorso al Consiglio di Stato chiedendo la sospensione della sentenza del TAR.

Già in prima battuta, con decreto monocratico dell’8 novembre 2021, il Consiglio di Stato aveva rigettato la richiesta di misura sospensiva. Riunitosi nei giorni scorsi in seduta plenaria, il Consiglio ha confermato la decisione sottolineando di nuovo i motivi già evidenziati in precedenza.

In particolare nell’ordinanza si sottolinea che:

  • le questioni oggetto di giudizio meritano di essere approfondite nella sede di merito, con riferimento, altresì, alla natura giuridica del decreto interministeriale per cui è causa e alla sua riconducibilità all’autorizzazione legislativa ex art. 7, comma 2- ter, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
  • con nota n. 2044 del 17 settembre 2021 il Ministero dell’Istruzione ha fornito puntuali indicazioni operative per la redazione dei PEI per l’a.s. 2021/2022, evidenziando come resti vigente il decreto legislativo n. 66/2017 “in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione” relativamente al Piano Educativo Individualizzato e ai Gruppi per l’inclusione scolastica, nonché richiamando le ulteriori disposizioni concernenti le modalità di assegnazione delle misure di sostegno;
  • le indicazioni fornite dal Ministero, da un lato, confermano la diretta applicabilità delle previsioni di cui al d. lgs. n. 66 del 2017, non subordinata all’adozione del  decreto interministeriale ex art. 7, comma 2-ter, d. lgs. n. 66 del 2017, n. 66, dall’altro, per l’effetto, sono significative di come, anche a fronte dell’annullamento degli atti impugnati in prime cure, sia possibile (e doveroso) “dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell’assoluta preminenza del diritto allo studio”;
  • del resto, non potrebbe sostenersi che l’annullamento di un decreto interministeriale non avente natura regolamentare dia luogo ad un’incertezza sul quadro normativo di riferimento che, stante la natura meramente amministrativa del decreto de quo, dovrebbe essere delineato direttamente dalle pertinenti fonti del diritto e non da atti amministrativi applicativi (che non sembrano potere introdurre nuove misure di sostegno non previste dalla disciplina primaria);
  • ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. g), D. Lgs. n. 66 del 2017, il PEI, di regola, è redatto in via definitiva non oltre il mese di ottobre, come pure segnalato nella predetta nota ministeriale n. 2044 del 2017;
  • la sospensione della sentenza appellata in un momento temporale (fine novembre) in cui i Piani Educativi Individualizzati avrebbero dovuto (di regola) essere stati redatti e comunque successivo di oltre due mesi dalla comunicazione delle richiamate indicazioni operative ministeriali – che, deve ritenersi, hanno già conformato l’azione delle singole Istituzioni scolastiche – sarebbe idonea a determinare ad anno scolastico avanzato una nuova modificazione dell’assetto di interessi da attuare in sede sostanziale, suscettibile di produrre rilevanti incertezze applicative;
  • nel bilanciamento dei contrapposti interessi, a fronte di un contesto di riferimento connotato dall’avvenuta adozione (da oltre due mesi) di istruzioni operative funzionali ad assicurare la continuità dell’azione amministrativa a garanzia della continuità dell’azione educativa e didattica nel rispetto delle pertinenti previsioni costituzionali e legislative, le esigenze cautelari rappresentate dalla parte appellante possono essere favorevolmente apprezzate con una sollecita definizione del giudizio nel merito, al fine di dare con tempestività certezza in via definitiva al regime applicativo operante in materia.

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