Nuovo colpo di scena sull’introduzione del nuovo modello di PEI. Con la sentenza 03196 del 26/04/2022 il Consiglio di Stato si è pronunciato definitivamente sulla liceità del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, concernente il modello nazionale di PEI e le linee guida.
In primo grado, il TAR Lazio con la sentenza n. 09795/2021 del 14 settembre 2021, aveva disposto l’annullamento del decreto interministeriale n. 182/2020 (rubricato “Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità”) unitamente alle linee guida ed ai suoi allegati.
Il ricorso era stato promosso da diverse associazioni rappresentative delle persone con disabilità nonché del Coordinamento Italiano Insegnanti di Sostegno (CIIR).
Con la sentenza in oggetto viene quindi sancita la liceità del decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e viene rigettato il ricorso originario.
Nella sentenza si legge che:
la legittimazione del decreto interministeriale deriva da una norma di rango primario, ovvero dal decreto legislativo n. 66 del 2017 con il quale è stata prevista proprio l’emanazione di specifico decreto ministeriale per la definizione delle modalità di assegnazione delle misure di sostegno e del modello di PEI.
Una delle motivazioni della sentenza di primo grado era stata individuata dal giudice di primo grado nella natura regolamentare del decreto. Secondo il Consiglio di Stato invece la natura regolamentare deve nel caso in esame essere esclusa non soltanto in base al fatto che la stessa legge non lo qualifica come tale, bensì anche alla luce di ulteriori, univoci elementi.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, il tipo di intervento al quale si è dato luogo con il decreto numero 182 del 2020 è caratteristico dell’atto amministrativo generale giacché esso regola non già una serie indeterminata di casi ai quali attribuisce, innovando l’ordinamento, uno specifico rilievo giuridico prima non esistente, bensì singole diverse concrete situazioni e vicende per le quali la norma di rango primario, ovvero il decreto legislativo 66/2017 poi modificato dal decreto legislativo 96/ 2019, necessitava di un atto amministrativo di carattere lato sensu applicativo.
Correttamente dunque un atto che non è stato qualificato regolamento e che non ne contiene gli elementi costitutivi non è stato sottoposto alla procedura prevista dall’articolo 17 della legge 400 del 1988.
Il decreto impugnato, infatti, disciplina l’assegnazione delle misure di sostegno ed il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche. Si tratta di aspetti evidentemente attuativi, di natura tecnica, che chiariscono i criteri di composizione e il modo di operare dei gruppi di lavoro l’inclusione e che mirano ad uniformare a livello nazionale le modalità di redazione dei PEI.
La nuova sentenza, di fatto, segna la reviviscenza delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale.