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Nota MIUR TFA sostegno V ciclo: ITP solo se abilitati o con laurea+24 CFU


REQUISITI DI ACCESSO AL CONCORSO PER GLI ITP (INSEGNANTI TECNICO PRATICI)

L’art. 5, comma 2 del D.lgs 59/2017 prevede che costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto:

  • laurea (triennale) oppure diploma di alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; 
  • 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche. 

L’art. 22, comma 2 dello stesso D.lgs 59/2017 prevede che i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.
Sulla base di tale normativa quindi gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare al concorso con il solo diploma non trovando applicazione, fino all’anno scolastico 2024/2025, i nuovi requisiti dettati dall’art. 5 comma 2 D.lgs 59/2017.

REQUISITI DI ACCESSO AL TFA SOSTEGNO
Per i corsi attivati nell’anno accademico 2018\2019 (IV ciclo), il DM 92/19 aveva previsto all’art. 5 comma 2 che per i docenti ITP, i nuovi requisiti dettati dal DM 59/2017 (laurea triennale+24 CFU) venissero richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025 (in analogia a quanto previsto per l’accesso al concorso).
La nota MIUR n. 34823 del 7 novembre 2019 inviata ai Rettori delle università nonché ai CRUI, CUN e CINECA, il MIUR ha dato avvio al procedimento di attivazione dei percorsi di specializzazione per il sostegno V ciclo. In tale nota si leggeva che non troverà più applicazione quanto disposto dall’art. 5 del DM 92/19, ossia il regime transitorio che fino al 2024\2025 avrebbe dovuto consentire l’accesso degli ITP con il solo diploma di maturità.
Orbene, il MIUR con altra nota inviata alle università ha ribadito che:

I requisiti di accesso al V° ciclo del percorso di specializzazione sul sostegno per la scuola  secondaria di primo e secondo grado, sono quelli previsti dall’art. 5 comma 1 e 2 del d. lgs. 59/2017,  così come indicato nell’ art. 3 comma 1 lett. b, del D.M. 92/2019, attualmente in vigore”.

Questo significa che, a parere del Ministero, il regime transitorio che esonera gli ITP dal possesso della laurea triennale e dei 24 CFU pur trovando applicazione per la partecipazione al concorso, non trova invece più applicazione per la partecipazione al TFA sostegno V ciclo.
Gli ITP potranno partecipare al TFA sostegno  solo se in possesso dei seguenti requisiti alternativi:

  • Abilitazione specifica sulla classe di concorso (ricordiamo in tal senso che per le classi di concorso in parola, l’unica possibilità di abilitarsi è stata il PAS 2013\2014)
  • Laurea triennale coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso + 24 CFU\CFA

Si tratta di una scelta che ci lascia molto perplessi. Se da un lato appare comprensibile richiedere i 24 CFU anche per gli insegnanti ITP (non si capisce, infatti, perché debbano essere esonerati rispetto ai docenti laureati), d’altra parte il requisito della laurea pone maggiori problemi.
Innanzitutto non si comprende quali siano le lauree triennali coerenti con le specifiche classi di concorso, dal momento che manca qualsiasi indicazione in tal senso. D’altra parte sarebbe impossibile per chiunque conseguire in tempi così brevi una laurea triennale con il conseguente rischio di ledere il legittimo affidamento degli interessati. Infatti, il DM 92/19 (che disciplinava il IV ciclo) aveva previsto che i nuovi requisiti venissero richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione sul sostegno banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025 (in analogia a quanto previsto per l’acceso al concorso).

 

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