L’art. 14 comma 3 del D.lgs 66/2017 in attuazione della Legge 107/2015 ha introdotto una norma mirante a favorire la continuità didattica dei docenti su sostegno con contratto a tempo determinato.
Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del dirigente scolastico, l’interesse della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente e l’eventuale richiesta della famiglia, ai docenti con contratto a tempo determinatoper i posti di sostegno didattico possono essere proposti, non prima dell’avvio delle lezioni, ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, nonché quanto previsto dall’articolo 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalità attuative del presente comma sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131″.
La norma consentiva dunque sulla base della valutazione del dirigente scolastico dell’interesse dell’alunno disabile e sulla base dell’eventuale richiesta della famiglia, la conferma dei docenti con contratto a tempo determinato che avessero prestato servizio a sostegno dell’alunno disabile nell’anno scolastico precedente.
DECRETO ATTUATIVO
La stessa norma prevedeva che con successivo decreto del MIUR si sarebbero dovute definire le modalità attuative anche apportando le opportune modifiche al DM 13 giugno 2007 n. 131 (c.d. “Regolamento Supplenze”), decreto che non è mai stato emanato. In mancanza del decreto attuativo, tale norma è quindi rimasta di fatto inattuata.
LA MODIFICA AL D.LGS 66/2017
Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto inclusione, che era stato esaminato e approvato in via preliminare lo scorso maggio, per poi passare all’esame delle competenti commissioni parlamentari. Tra le varie modifiche introdotte viene novellato l’art. 14, laddove si introduce, ai fini di poter usufruire della conferma, del possesso del titolo di specializzazione per il sostegno didattico.
Dunque, secondo il nuovo testo, la possibilità di ottenere ulteriori contratti a tempo determinato nell’anno scolastico successivo, sarebbe limitata ai soli docenti specializzati.
Senonché, nella bozza di modifica approvata a maggio, si faceva riferimento al titolo di specializzazione per il sostegno didattico di cui all’articolo 12, in quale viene rubricato come “Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria”.
Come sottolinea il Presidente MiSoS (Movimento Insegnanti di Sostegno Specializzati) Prof. Ernesto Ciraci, se tale parte del testo non fosse stata modificata nella stesura finale del testo (che purtroppo ad oggi non è ancora disponibile) la possibilità di confermare l’insegnate di sosteno sarebbe limitata alle scuole dell’infanzia e primaria. Bisogna augurarsi, conclude il Prof. Ciraci, non sia così e che invece venga estesa a tutti gli insegnanti specializzati sul sostegno a tempo determinato di ogni ordine e grado.
La concreta attuabilità della norma richiede in ogni caso l’emanazione del decreto attuativo, anche apportando le opportune modifiche al “Regolamento Supplenze”.