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MAD SOSTEGNO SPECIALIZZATI: Una sola provincia e se non si è già iscritti nell’elenco speciale per altra provincia

IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SU SOSTEGNO
Il titolo di specializzazione su sostegno si consegue al termine dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi del D.M. 30 settembre 2011 (in gergo noto come TFA sostegno).

Secondo quanto disposto dall’art. 14 comma 6 Legge 104/1992, l’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Ciò nell’interesse esclusivo degli studenti disabili che hanno diritto a usufruire dell’assistenza di docenti specializzati.

ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
I docenti che conseguono il titolo di specializzazione su sostegno potranno inserirsi negli elenchi speciali di I, II o III fascia da quali si attinge con priorità per le supplenze su posti di sostegno. Tali elenchi vanno di pari passo con la fascia di appartenenza (I, II o III fascia).

In particolare, i docenti abilitati su materia che conseguiranno la specializzazione su sostegno potranno inserirsi nell’elenco aggiuntivo di II fascia, da cui le scuole dovranno attingere con priorità per le supplenze su posto di sostegno. I docenti non abilitati su materia (che risultano già iscritti in III fascia), potranno iscriversi nel corrispondente elenco di sostegno di III fascia e anch’essi avranno priorità per le supplenze su sostegno (anche rispetto ai docenti non specializzati iscritti in II fascia).

Da tali elenchi speciali le scuole scelte in occasione dell’inserimento\aggiornamento nelle graduatorie d’istituto (20 nella scuola secondaria, 10 per infanzia\primaria), potranno procedere alle convocazioni con priorità per le supplenze su posti di sostegno. Esauriti tali elenchi le scuole potranno convocare dagli elenchi aggiuntivi delle scuole viciniore della provincia.

Oltre all’inserimento negli elenchi aggiuntivi, il possesso del titolo di sostegno dà diritto all’ottenimento di un punteggio ulteriore per le graduatorie relative alle varie classi di concorso, pari a 6 punti. Ad esempio, il docente iscritto in III fascia per la CDC A-46 (scienze giuridico-economiche) che consegue il titolo di sostegno, avrà diritto all’attribuzione di ulteriori 6 punti in graduatoria, oltre all’iscrizione nell’elenco speciale suddetto. Tale punteggio spetta sia nel caso in cui il docente sia inserito in III fascia sia qualora sia inserito in II, mentre non spetta qualora il docente sia inserito in I fascia in quanto il punteggio della prima fascia ricalca quello delle GAE, dove non è previsto tale punteggio addizionale.

L’inserimento del titolo di sostegno potrà avvenire in occasione dell’aggiornamento triennale o attraverso le finestre di inserimento annuali (di regola previste per il mese di ottobre). Tuttavia, il Decreto scuola appena approvato specifica che, per l’anno scolastico prossimo, detti aggiornamenti debbano essere compiuti entro il mese di agosto.

MAD SU SOSTEGNO DEI DOCENTI SPECIALIZZATI
I docenti specializzati che non risultano iscritti, per posti di sostegno, in nessuna graduatoria d’istituto, potranno inviare MAD su sostegno in una sola provincia, avendo priorità nelle convocazioni rispetto ai docenti non specializzati iscritti nelle graduatorie stesse.

L’art. 2 comma 2 del DM 3 giugno 2015 n. 326 prevede, infatti, che:

in subordine rispetto allo scorrimento degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto in possesso del titolo di specializzazione, il possesso del titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni con disabilità rappresenta titolo prioritario nella scelta dei supplenti per i relativi incarichi attraverso messa a disposizione”.

La circolare supplenze 2018\2019 per l’invio delle MAD su sostegno dei docenti specializzati impone però dei limiti:

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscrittiper POSTI DI SOSTEGNO in alcuna graduatoria di istituto e per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati”.

Ciò significa che:

1) Coloro che hanno già dichiarato il titolo di specializzazione sul sostegno nei termini prescritti per l’aggiornamento delle graduatorie (aggiornamento triennale o finestre semestrali) e che quindi sono già presenti in una qualsiasi graduatoria d’istituto per POSTI DI SOSTEGNO, non potranno presentare MAD SU SOSTEGNO per altra provincia.

2) Chi, invece, pur avendo conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, non è iscritto in nessuna graduatoria d’istituto per posti di sostegno (o perché lo ha conseguito tardivamente rispetto ai termini di aggiornamento\finestre semestrali delle graduatorie o perché non è proprio iscritto in nessuna graduatoria d’istituto), potrà presentare MAD solo per una provincia e, nelle convocazioni avrà priorità perfino rispetto ai docenti non specializzati iscritti nelle graduatorie d’istituto. 

ORDINE DI PRIORITÀ NELLE CONVOCAZIONI SU POSTO DI SOSTEGNO
Ricordiamo l’ordine con cui devono quindi avvenire le convocazioni per le supplenze su posti di sostegno:

1) Docenti specializzati inseriti nell’elenco aggiuntivo di sostegno GAE.
2) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della I fascia delle G.I.
3) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della II fascia delle G.I.
4) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi di sostegno della III fascia delle G.I.
5) Docenti specializzati inseriti negli elenchi aggiuntivi delle scuole viciniore della provincia.
6) MAD dei docenti in possesso del titolo di specializzazione che non sono inseriti negli elenchi aggiuntivi (perché, ad esempio, hanno conseguito il titolo tardivamente rispetto alle “finestre semestrali”). Infatti, nel caso in cui si esauriscano gli elenchi degli specializzati, presenti sia nelle graduatorie ad esaurimento sia nelle graduatorie d’istituto, comprese quelle delle scuole viciniori, si fa ricorso alle domande di messa a disposizione di docenti specializzati.
7)  Incrocio delle graduatorie d’istituto di prima fascia. Infatti, nel caso in cui non sia possibile attribuire la supplenza a docenti specializzati, si ricorre alle graduatorie di istituto, quindi a docenti non specializzati.
8) Incrocio delle graduatorie d’istituto di seconda fascia.
9) Incrocio delle graduatorie d’istituto di terza fascia.
10) MAD dei docenti non specializzati non inseriti in graduatoria.

Modello Mad docenti specializzati
Elenco scuole d’Italia e relativi indirizzi email

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