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Legge di Bilancio: Sussidi didattici per le scuole che accolgono alunni con disabilità

L’art. 1 comma 962 prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e sussidi didattici e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, da parte delle istituzioni scolastiche che accolgano alunni con disabilità certificata ai sensi della medesima L. 104/1992.

L’art. 13, comma 1, lett. b), della Legge 104/1992 stabilisce che l’integrazione scolastica degli alunni disabili si realizza, fra l’altro, attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico”.

L’art. 13, co. 1, lett. b), della L. 104/1992 stabilisce che l’integrazione scolastica degli alunni disabili si realizza, fra l’altro, attraverso la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all’effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico.

Una misura analoga, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 è stata prevista dall’art. 7, co. 3, del d.lgs. 63/2017.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono disciplinati criteri e modalità di assegnazione delle risorse dedicate e i relativi monitoraggi.

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