Tra le misure previste dalla Legge di Bilancio 2021 approvata dal Parlamento, vi è anche l’incremento dell’organico di sostegno per 25.000 nuove unità.
L’art. 165 della Legge di Bilancio prevede un incremento dell’organico dell’autonomia (di cui l’organico di sostegno è parte integrante) per complessive 25.000 unità così suddivise:
- 5.000 per l’anno scolastico 2021\2022
- 11.000 per l’anno scolastico 2022\2023
- 9.000 per l’anno scolastico 2023\2024
Ciò allo scopo di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità, attraverso personale di ruolo stabile.
ART. 165 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità […] la dotazione dell’organico dell’autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti sostegno a decorrere dall’ anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024.Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’incremento derivante dall’attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232″.
Per finanziare tale incremento è previsto uno stanziamento di 62,76 milioni nell’anno 2021, 321,34 milioni nell’anno 2022, 699,43 milioni nell’anno 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nell’anno 2026, 956,28 milioni nell’anno 2027, 1.003,88 milioni nell’anno 2028, 1.031,52 a decorrere dall’anno 2029.
Alla ripartizione delle risorse disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
INCREMENTO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
La norma in questione incrementa l’organico dell’autonomia, di 25.000 unità con particolare riferimento ai posti di sostegno. Infatti, ai sensi dell’art. 1 comma 63 della Legge 107 del 2015, l’organico dell’autonomia è costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell’offerta formativa.
NESSUNA RIDUZIONE DELL’ORGANICO DI FATTO
La norma prevede che all’incremento derivante dall’attuazione della presente misura non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 373, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
ART. 1 COMMA 373 LEGGE 2016 N. 232
L’incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall’accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107″.
Questo significa che l’incremento dell’organico di diritto di sostegno di 25.000 unità non determinerà una contestuale riduzione del contingente previsto in organico di fatto, circostanza che è stata confermata dall’Amministrazione nel corso dell’incontro tenutosi nelle settimane scorse con le Organizzazioni sindacali.
COME AVVERRANNO LE ASSUNZIONI
Il Disegno di Legge di Bilancio non disciplina le modalità con cui avverranno queste nuove assunzione che si presume quindi avverranno con le modalità previste a legislazione vigente nonché con la possibilità di bandire la procedura semplificata prevista dalla stessa Legge di bilancio.