HomeSostegno e inclusioneL'URP del MIUR chiarisce i requisiti di accesso al TFA sostegno

L’URP del MIUR chiarisce i requisiti di accesso al TFA sostegno

L’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) del MIUR nella propria pagina social ha chiarito, con una tabella riassuntiva, i requisiti per l’accesso al corso di specializzazione su sostegno (meglio noto come TFA sostegno).

ITP (INSEGNANTI TECNICO PRATICI)
Come abbiamo sostenuto fin dall’inizio, gli insegnanti tecnico pratici potranno accedere con il solo possesso del diploma, senza dover né possedere i 24 CFU nelle materie antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche né aver prestato 3 anni di servizio negli ultimi 8 anni.

REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA SECONDARIA
Costituisce titolo di accesso per la scuola secondaria di I e II grado, il possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

In sostanza potranno partecipare coloro che siano in possesso alternativamente di uno dei seguenti requisiti:

  • Titolo di abilitazione nello specifico grado (I grado, II grado).
  • Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado (laurea + eventuali esami\CFU richiesti per accedere alla classe di concorso) + 24 CFU.
  • Titolo di studio in una classe di concorso dello specifico grado + 3 anni di servizio svolti negli ultimi 8 anni indipendentemente che siano stati svolti su sostegno o su posto comune (solo in prima applicazione, cioè esclusivamente per il prossimo ciclo di specializzazione). I 3 anni di servizio possono essere stati prestati nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi per l’assolvimento dell’obbligo scolastico.

Non è richiesto che i 3 anni di servizio siano stati svolti nello “specifico grado\ordine” di scuola. Questo significa che, i docenti in possesso del titolo di studio richiesto per il grado\ordine di scuola in questione, potranno partecipare alle selezioni senza i 24 CFU anche se presentano 3 anni di servizio svolti in altri ordini\gradi di scuola (es: il docente che ha prestato 3 anni di servizio nel II grado, in possesso di un titolo di studio utile a insegnare anche nella scuola secondaria di I grado, potrà partecipare alle selezioni anche per il I grado).

ABILITAZIONE IN ALTRO ORDINE\GRADO DI SCUOLA
A nostro avviso resta da chiarire la possibilità di essere esonerati dal possesso dei 24 CFU qualora si sia in possesso di un’abilitazione in altra classe di concorso, possibilità prevista dall’art. 5 comma 4 bis del D.lgs 59/2017 per quanto riguarda la partecipazione al concorso. Dal momento che il DM 92/2019 relativo al TFA sostegno, non richiama questa norma, dobbiamo ritenere che il possesso di una abilitazione in altro ordine\grado di scuola, non esoneri dal possesso dei 24 CFU. 

Il dubbio non è chiarito dalla tabella dell’URP che, per quanto riguarda i requisiti di accesso, fa riferimento all’abilitazione senza specificare se debba trattarsi di abilitazione specifica o non specifica. 
A parere di questa redazione, in mancanza di uno specifico richiamo, il possesso dell’abilitazione in altro ordine\grado di scuola, non esonera dal possesso dei 24 CFU.

REQUISITI DI ACCESSO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Per la scuola primaria e della scuola dell’infanzia è richiesto il possesso di un titolo di abilitazione. In particolare:

  • L’abilitazione all’insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
  • Il diploma di magistrale abilitante e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, in tutti i casi conseguiti entro l’anno scolastico 2001\2002.

AMMISSIONE CON RISERVA DEGLI ABILITATI ALL’ESTERO IN ATTESA DI RICONOSCIMENTO
Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all’estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione.

DM 92/2019

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