IL SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Mentre per gli altri ordini e gradi di scuola è sempre stata prevista un’unica area disciplinare, per la scuola secondaria di secondo grado, i docenti provvisti del titolo di specializzazione su sostegno, in passato erano inseriti in una delle quattro aree disciplinari, a seconda della classe di concorso di appartenenza.
L’art. 15 comma 3-bis, della legge n. 128/2013 dispone che:
Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) …[…] sono unificate”.
Pertanto, in seguito all’entrata in vigore di detta norma, le suddette aree disciplinari previste per l’insegnamento del sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, sono state unificate pur continuando ad essere utilizzate per le seguenti graduatorie:
- Le graduatorie ad esaurimento (di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) sino al prossimo aggiornamento previsto per l’a.s. 2019\2020 a seguito della proroga intervenuta con il Decreto Legge n. 210/2015 art. 1 comma 10 bis.
- Le graduatorie di merito concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in questione.
Pertanto, l’unificazione è stata avviata gradualmente e in maniera differenziata a seconda della tipologia di graduatoria.
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E I FASCIA DELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
Per quanto concerne le graduatorie ad esaurimento, l’aggiornamento previsto per il triennio di validità 2014/17, è avvenuto ancora con le vecchie regole e quindi ogni candidato è rimasto nella propria area di competenza con il proprio punteggio aggiornato. Parimenti, lo stesso è avvenuto con riferimento alla I fascia delle graduatorie d’istituto che, com’è noto, camminano di pari passo rispetto alle graduatorie a esaurimento. Il Decreto Legge n. 210/2015 ha prorogato la validità delle graduatorie ad esaurimento e rinviato l’aggiornamento all’anno scolastico 2018\2019. Tutt’ora quindi per gli incarichi da GAE sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, si attinge suddividendo il contingente nelle 4 aree attuali.
Come precisa la circolare supplenze, nel caso di eventuale esaurimento dello specifico elenco di I fascia delle graduatorie di istituto dell’area disciplinare su cui debba disporsi la nomina, nella scuola secondaria di secondo grado, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Regolamento, si provvede tramite lo scorrimento incrociato degli elenchi di sostegno delle altre aree disciplinari.
GRADUATORIE D’ISTITUTO DI SECONDA FASCIA
Per quanto riguarda la II fascia, già a partire dall’aggiornamento per il triennio 2017\2020, è stato costituito un unico elenco dei docenti specializzati senza alcuna distinzione di area e dal quale si attingerà sulla base del punteggio acquisito.
MOBILITÀ
Per quanto riguarda le operazioni di mobilità su posto di sostegno, a partire dalla mobilità prevista per l’anno scolastico 2016\2017, le cattedre di sostegno sono individuate nell’organico di diritto delle diverse istituzioni scolastiche, senza alcuna distinzione fra aree disciplinari e sono assegnate in trasferimento o passaggio di ruolo, a prescindere dall’area disciplinare di appartenenza del docente coinvolto.
Ciò, in applicazione del sopra citato art. 15 comma 3-bis, della legge n. 128/2013 che prevede l’unificazione delle aree disciplinari del sostegno della scuola secondaria.
ART. 26 – COMMA 3 – SOSTEGNO E SCUOLE SPECIALI NELLA SCUOLA SECONDARIA
Nella scuola secondaria di secondo grado In attuazione dell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013 che prevede: “Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
I posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità sono ripartiti nelle 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area.”
Quindi le aree disciplinari non rilevano ai fini delle operazioni di mobilità, ma assumeranno rilievo solamente per gli eventuali posti che residuano al termine delle operazioni di mobilità, i quali saranno ripartiti fra le quattro aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area. Si ricordi, infatti, che le assunzioni da GAE avverranno ancora attingendo alle quattro diverse aree, almeno fino al prossimo aggiornamento, in occasione del quale avverrà l’unificazione.