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Insegnanti di sostegno: non possono essere utilizzati per la sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe

La pratica di utilizzare i docenti di sostegno come “tappabuchi” per la copertura dei docenti curricolari assenti è purtroppo alquanto diffusa sia quando l’alunno disabile è assente sia quando addirittura è regolarmente presente a scuola. Diciamo subito che questa prassi è assolutamente illegittima e, in alcuni casi, è passibile di denuncia per inadempimento contrattuale.

CONTITOLARITÀ DELLA CLASSE
Il docente di sostegno, ai sensi dell’art. 315 comma 5 del D. Lgs. 297/1994, art. 15 comma 10 dell’O.M. n. 90/2001 e artt. 2 comma 5 e 4 comma 1 del D.P.R. 122/2009, è a pieno titolo docente della classe e quindi non solo dell’allievo con disabilità a lui affidato.

Art. 315 comma 5 D.lgs 297/1994 (Testo Unico comparto scuola)
I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti”.

I docenti di sostegno dunque non operano esclusivamente con riferimento all’alunno disabile ma, assumendo la contitolarità dell’intera classe, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE I DOCENTI DI SOSTEGNO PER LE SUPPLENZE
La nota n. 9839 del 08 novembre 2010 che ha fornito indicazioni con riferimento alle Supplenze temporanee del personale docente affermava che: 

Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.

Il ricorso ai docenti di sostegno per la copertura delle supplenze temporanee dovrà quindi avvenire solo in casi non altrimenti risolvibili che non possono essere risolti diversamente.
La nota 07490 del 10/11/2017 dell’Ambito Territoriale di Como ha affermato che il ruolo del docente di sostegno è sì quello di contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la sua funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare.
Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli.
Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curricolare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curricolare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione.

IN PRESENZA DELL’ALUNNO DISABILE
In presenza dell’alunno disabile il docente di sostegno non può essere mai utilizzato per la sostituzione di un collega assente, neanche nella propria classe. Il CIR integrativo Regione Sicilia afferma in tal senso che: 

In presenza degli alunni assegnati al docente, lo stesso non potrà essere utilizzato per la sostituzione di docenti assenti anche nella medesima classe”.

Il docente di sostegno non potrà quindi essere utilizzato neanche per la sostituzione del docente curricolare nella propria classe. Questo perché diventando per quelle ore docente curricolare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione, privando l’alunno con disabilità del suo diritto al rapporto uno a uno. Lo stesso Ministero ha chiarito, tramite la nota 4274 del 4 agosto 2009 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità) che:

L’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto”.

Anche se il docente di sostegno è contitolare della classe nelle attività didattiche, la sua funzione è quella di supporto alla classe del disabile e tale funzione deve continuare anche in caso di assenza del docente curricolare.

IN ASSENZA DELL’ALUNNO DISABILE
In linea con la nota n. 9839 del 08 novembre 2010, il docente di sostegno potrà essere impiegato in sostituzioni solamente in casi realmente eccezionali che non siano risolvibili in altro modo.
Questo significa che tale copertura dovrà avvenire prioritariamente con con personale della scuola in soprannumero o con ore a disposizione o, in subordine, mediante l’attribuzione di ore eccedenti a personale in servizio e disponibile nella scuola fino ad un massimo di 6 ore settimanali oltre l’orario d’obbligo. Solo qualora non sia possibile esperire tali soluzioni e nel caso di urgenza tale da non consentire la convocazione tempestiva di supplenti, si potranno impiegare i docenti di sostegno.

Nota 4274 del 4 agosto 2009 (Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità)
Nota n. 9839 del 08 novembre 2010

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