La Legge 104/1992 prevede che gli alunni disabili sostengono prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso degli ausili loro necessari e possono essere assistiti dalle persone che li hanno seguiti durante l’anno scolastico.
Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d’esame, la commissione può dunque avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico (docenti di sostegno e\o assistenti per l’autonomia e la comunicazione).
Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità vengono nominati dal presidente della commissione d’esame sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe (c.d. documento del 15 maggio), acquisito il parere della commissione.
COMPENSO DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO E DELLE ALTRE FIGURE
La questione del compenso spettante agli insegnanti di sostegno o altre figure di supporto (es: assistenti alla comunicazione) è stato risolto dall’art. 4 del Decreto 7054 del 24/05/2007 che stabilisce che al personale in questione spetti un compenso pari a € 171 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno (Compenso correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede di esame).
Art. 4
Al personale esperto utilizzato ai sensi dell’art 17, comma 1, della ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007 è corrisposto il compenso di € 171 assimilato al compenso, previsto per il commissario interno, della Tabella 1 – Quadro B”.
Tale compenso di 171 euro, non è assoggettato ad imposte. Tali figure non hanno inoltre diritto alla eventuale proroga contrattuale qualora gli esami di stato si dovessero concludere dopo il termine del proprio contratto.
ESAMI DI LICENZA MEDIA
Diversamente da quanto previsto per gli esami di Stato di II grado, nel caso degli esami di licenza media, gli insegnanti di sostegno costituiscono parte integrante della commissione d’esame per cui tale attività rientra a pieno titolo nella loro normale attività con la conseguenza che non avranno diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
DOCENTI CHE NON HANNO SEGUITO ALUNNI DISABILI PARTECIPANTI ALL’ESAME DI STATO
I docenti di sostegno, in possesso della specifica abilitazione all’insegnamento di discipline della scuola secondaria di secondo grado e hanno anche la facoltà di presentare istanza di nomina in qualità di commissario esterno o presidente di commissione per tali discipline oggetto delle prove d’esame affidate a commissari esterni.
Tuttavia, non possono presentare domanda di partecipazione all’esame di Stato per commissario esterno i docenti di sostegno che hanno seguito durante l’anno scolastico candidati con disabilità, che partecipano all’esame di Stato.