HomeProvvedimenti giudiziariÈ illegittimo riconoscere un monte-ore settimanali di sostegno inferiori a quelle necessarie

È illegittimo riconoscere un monte-ore settimanali di sostegno inferiori a quelle necessarie

Il TAR del Lazio si è pronunciato con la sentenza n. 11581 pubblicata il 29/11/2018 in merito al ricorso presentato dai genitori di un alunno portatore di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 contestando il provvedimento con il quale il Miur e/o il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo hanno attribuito allo studente solo 7 ore di sostegno in luogo delle ore 18 spettanti o comunque in luogo delle ore adeguate allo stato di disabilità dello stesso alunno portatore di handicap grave.

Il TAR rileva che, com’è stato già affermato dalla giurisprudenza della stessa Sezione (cfr. 2609/2018) il diritto all’istruzione del disabile, quale sancito dall’art. 38, comma 3 della Costituzione e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore e l’amministrazione non possono esimersi dall’apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

È dunque illegittima la condotta dell’istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie. 

È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all’alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l’assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall’organo collegiale competente a stabilire la gravità dell’handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave. In altri termini, il provvedimento del dirigente scolastico non può non tenere debitamente conto di quanto stabilito dall’organo collegiale competente per stabilire la gravità dell’handicap e le misure di intervento.

Inoltre, il provvedimento del Dirigente non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all’istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393).

In conclusione, deve essere riconosciuto al minore il diritto all’insegnante di sostegno per un totale di 18 ore, con ogni conseguente obbligo in capo all’amministrazione intimata.

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