Il d.lgs. 66/2017 – modificato, da ultimo, dal d.lgs. 96/2019 – ha disposto in materia di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, riformando tra l’altro i gruppi per l’inclusione.
In particolare, l’art. 9, comma 4 del d.lgs. 66/2017, ha stabilito che, per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è istituito – con decorrenza 1° settembre 2019 – il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), composto da personale docente esperto nell’ambito dell’inclusione e nelle metodologie didattiche inclusive e innovative, e presieduto da un dirigente tecnico o scolastico. Tra i compiti del GIT vi è quello di confermare o esprimere parere difforme sulla richiesta inviata dal dirigente scolastico all’Ufficio scolastico regionale relativa al fabbisogno delle misure di sostegno per gli studenti con disabilità.
Il GIT, che agisce in coordinamento con l’ufficio scolastico regionale, supporta le istituzioni scolastiche nella definizione dei PEI secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF, nell’uso ottimale dei molteplici sostegni disponibili, previsti nel Piano per l’Inclusione della singola istituzione scolastica, nel potenziamento della corresponsabilità educativa e delle attività di didattica inclusiva.
Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:
a) dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità nell’inclusione scolastica;
b) dagli enti locali e dalle aziende sanitarie locali.
ESONERO DAL SERVIZIO E COMPENSO
Il comma 18-sexies dell’articolo 1 del decreto scuola, introdotto durante l’esame alla Camera, stabilisce che i componenti dei Gruppi per l’inclusione territoriale degli studenti con disabilità (GIT) non sono più esonerati dalle attività didattiche ma che ad essi spetta un compenso, di natura accessoria, per le funzioni svolte.